| 1. La retribuzione di qualità è costituita dalla parte
eccedente la retribuzione minima garantita, in correlazione
con una scala parametrale determinata in sede di
contrattazione collettiva e articolata secondo valori
oggettivi di professionalità, tenuto conto, in particolare,
della qualificazione delle mansioni specifiche valutate
secondo criteri di uniformità, della complessiva anzianità di
servizio, delle prestazioni di lavoro particolari e a
rischio.
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