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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1410
DDL0085-0004
Progetto di legge Camera n. 85 - testo presentato - (DDL12-85)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C85. TESTIPDL
...C85.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC85 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Non possono essere importati cuccioli di gatto con meno
  di novanta giorni di età; l'età dell'animale deve risultare da
  apposita documentazione.
    2.  I cuccioli provvisti di  pedigree,  devono essere
  riconosciuti dalla Federazione felina italiana (FFI).  Per
  tutti i gatti, provvisti o meno di  pedigree,  è
  obbligatorio un certificato che attesti le avvenute
  vaccinazioni richieste in Italia e il buono stato di salute,
  rilasciato dalle pubbliche autorità sanitarie competenti del
  Paese di provenienza.  Tale certificato deve essere
  preventivamente vidimato dalle autorità consolari italiane
  all'estero.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-85 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0085 TOTPAG=0005 TOTDOC=0011 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=017 PAGFIN=0003 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=008500 00 FASCIDC=12DDL0085 SORTNAV=0008500 000 00000 ZZDDLC85 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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