| 1. Gli importatori e i commercianti che contravvengano alle
disposizioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire
venti milioni a lire cento milioni e la sospensione della
licenza da sei mesi ad un anno.
2. In caso di recidiva, l'ammenda è raddoppiata e la
licenza è ritirata definitivamente.
3. In caso di riconosciuta violazione della presente legge,
gli animali sono sequestrati ed affidati alle associazioni per
la protezione degli animali che dimostrino di essere in grado
di assicurare adeguate cure per il loro mantenimento.
4. In caso di decesso o di maltrattamento degli animali
trasportati si applica l'articolo 727 del codice penale.
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