| 1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo
1968, n. 337, le lettere c), d), e), f), i), sono
abrogate.
2. Alle lettere g) e h) del secondo comma
dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la parola:
"tre" è sostituita dalla seguente: "due".
3. Dopo la lettera i) del secondo comma dell'articolo
3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono aggiunte le
seguenti:
"i- bis) tre rappresentanti delle associazioni
animaliste e ambientaliste riconosciute dal Ministero
dell'ambiente;
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i- ter) un rappresentante della segreteria del
comitato interventi turistici economico-sociali nominato dal
Ministro dell'ambiente;
i- quater) un etologo nominato dal Ministro
dell'ambiente".
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