| 1. La commissione di cui all'articolo 3 della legge 18
marzo 1968, n. 337, come modificato dall'articolo 4 della
presente legge, esprime parere in merito al rilascio delle
autorizzazioni ai circhi ed agli spettacoli viaggianti ed
istituisce l'anagrafe di tutti gli animali presenti nei
circhi.
2. L'anagrafe di cui al comma 1 è aggiornata costantemente
ed i circhi e gli spettacoli viaggianti sono tenuti ad
iscrivervi i propri animali ed a comunicare tempestivamente
ogni variazione.
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