| 1. I fondi di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo
1968, n. 337, sono impiegati prioritariamente, e fino alla
realizzazione delle strutture necessarie, per attrezzare aree
atte ad ospitare gli animali dei circhi pensionati o non più
in attività.
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2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede ad identificare le aree di cui al comma 1,
stabilendone il numero che deve essere almeno pari a tre sul
territorio nazionale, indicando i criteri per la loro
attivazione.
3. I fondi di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo
1968, n. 337, sono assegnati solo ai circhi ed agli spettacoli
viaggianti che non fanno impiego di animali.
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