| 1. Fermo restando il disposto del comma 1 dell'articolo 3
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, la
indicizzazione delle retribuzioni è articolata come segue:
a) rivalutazione della retribuzione minima
garantita nella misura dell'80 per cento dell'incremento del
costo della vita determinato secondo l'indice sindacale;
b) rivalutazione della retribuzione di qualità
nella misura del 20 per cento dell'incremento del costo della
vita determinato secondo l'indice sindacale.
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