| 1. Il rilascio o il rinnovo annuale del permesso
ministeriale per gli spettacoli viaggianti di cui all'articolo
6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è subordinato, quanto
all'utilizzazione di animali, al parere della commissione di
cui all'articolo 3 della citata legge n. 337 del 1968. In ogni
caso, tale rilascio o rinnovo relativo ai numeri con animali
addestrati non può avvenire a favore di spettacoli viaggianti
i cui direttori o titolari si siano resi responsabili di
infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e alla
citata legge n. 337 del 1968 e non vi abbiano posto rimedio
nei termini della diffida della commissione di cui
all'articolo 3 della citata legge n. 337 del 1968.
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