| Onorevoli Colleghi! -- La questione delle vaccinazioni di
massa e della loro obbligatorietà non forma più oggetto solo
dell'interesse scientifico, ma sempre più frequentemente è
posta all'attenzione pubblica attraverso fatti di cronaca, che
sollevano il problema non solo sotto il profilo sanitario ma
anche attraverso la lente della tutela dei diritti civili dei
cittadini.
Attualmente quattro sono in Italia i trattamenti di
vaccinazione obbligatori: quello antidifterico, ai sensi della
legge 6 giugno 1939, n. 891; quello antitetanico, ai sensi
della legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni;
quello antipoliomielitico, ai sensi della legge 4 febbraio
1966, n. 51; quello antiepatite B, ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 165.
Lo scopo perseguito dal legislatore con l'introduzione
dell'obbligatorietà delle pratiche vaccinali fu a suo tempo la
salvaguardia della salute pubblica.
Prescindendo, nella presente sede, da tutte le valutazioni
di ordine medico-scientifico sulla reale efficacia - rispetto
alle controindicazioni - della somministrazione dei vaccini,
non può tuttavia sfuggire all'attenzione del legislatore che
l'obbligo dei menzionati trattamenti sanitari si fonda su
normative emanate in un'epoca compresa fra i 27 e i 54 anni
orsono, tranne l'antiepatite B, di recente ammessa. Epoca in
cui le conoscenze scientifiche, le condizioni
igienico-sanitarie, gli studi medici erano ad un livello
grandemente inferiore a quello attualmente raggiunto.
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Fu così che nella più gran parte dei Paesi dell'Europa
l'obbligatorietà delle vaccinazioni fu progressivamente
abolita, tanto da lasciare che nell'ambito comunitario
l'Italia si accompagni alla sola Francia nel mantenere tali
obblighi.
Nonostante il mantenimento dell'obbligatorietà, tuttavia,
nella coscienza di molti cittadini si va affermando il
principio della obiezione. E ciò non tanto per un fenomeno
degenerativo di disinformazione, quanto piuttosto per una
mutata coscienza sanitaria del cittadino, che non accetta più
di sottoporsi passivamente ad interventi che mutano le
condizioni del proprio organismo, ma esige di conoscere e di
essere completamente informato. Seri studi nazionali ed
internazionali ed illustri esponenti del mondo scientifico
hanno sollevato e sollevano numerose riserve sulle pratiche
vaccinali e pongono l'attenzione sulle controindicazioni di
esse.
Fino a ieri coloro che intendevano sottrarsi ai trattamenti
vaccinali obbligatori erano ricorsi a pratiche clandestine:
oggi una mutata coscienza ha fatto sì che nelle conseguenze
dell'obiezione i suoi fautori si assumano tutte le
responsabilità. Di qui i sempre più frequenti casi, giudiziari
e non, sull'argomento.
E' giunto il momento che il Parlamento si faccia carico di
rimuovere una condizione che penalizza ingiustamente il
cittadino ed oltretutto pone il nostro Paese in posizione
decisamente sperequata rispetto alla legislazione vigente
nella maggioranza delle nazioni europee.
Il provvedimento che si propone mira pertanto ad introdurre
nel nostro ordinamento il diritto all'obiezione del singolo
cittadino alla sottoposizione di sé o di colui su cui si
esercita la potestà o la tutela a trattamenti sanitari quali
le vaccinazioni obbligatorie.
Una tale innovazione avrebbe il pregio di sposare le
attualmente inconciliabili esigenze, da un lato, di generale
tutela e dall'altro di salvaguardia della libera scelta
dell'individuo di fronte alla gestione della propria
salute.
Nel superiore interesse del bene della collettività, uno
Stato moderno, civile e democratico così non premia la
negligenza del singolo attraverso una indiscriminata
abolizione dell'obbligatorietà, come non sopprime il diritto
civile del cittadino alla propria libertà e dignità.
Per queste ragioni pare opportuno proporre la possibilità
che il cittadino si sottragga, mediante una libera e motivata
scelta, a pratiche che prevedono la forzosa ed innaturale
introduzione nel proprio organismo di sostanze ad esso
estranee ed a volte con esso incompatibili.
L'introduzione di tale nuovo istituto - soprattutto nelle
attuali condizioni in cui non sussiste il pericolo di epidemie
e pertanto un rischio per la pubblica salute - non sarebbe
altro che la riaffermazione del principio contenuto
nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, secondo
il quale l'individuo non può mai essere strumento e mezzo di
interessi collettivi tanto da prevaricare il rispetto della
persona umana.
Disciplinare una consapevole e responsabile obiezione si
rende altresì necessario per assicurare la salvaguardia del
principio di uguaglianza sostanziale, anch'esso recepito e
tutelato dalla nostra Carta costituzionale.
Con una formulazione al passo con i tempi e attenta alle
garanzie civili, la legge di riforma sanitaria ha previsto
nell'articolo 33 che gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte
ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi
vi sia obbligato. Si subordina inoltre la disposizione del
trattamento sanitario obbligatorio alla proposta motivata di
un medico.
E' da ritenersi stridente con questo moderno orientamento
il mantenimento di forme di vaccinazioni obbligatorie di
massa, per di più senza alcun accertamento preventivo di
eventuali controindicazioni da parte della pubblica
amministrazione.
Si realizza una disparità di trattamento davanti alla
legge, che va sanata con una uniformazione della disciplina
applicata.
Ripetute affermazioni della Corte costituzionale hanno
ribadito che una legge che pareggiasse situazioni che sono
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oggettivamente diverse contrasterebbe con il principio
dell'uguaglianza.
Del pari, fin dalla pronuncia n. 53 del 14 luglio 1958, la
stessa Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore
viola tale principio quando assoggetta ad una indiscriminata
disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara
diverse. Obbligando tutti i cittadini ad uno stesso intervento
sanitario si parifica il trattamento di situazioni tra loro
grandemente differenti, come peraltro il legislatore stesso
riconosce, prevedendo forme di esonero temporaneo o
permanente, la cui richiesta e giustificazione è posta
tuttavia a carico del privato.
In definitiva il provvedimento di cui si propone
l'approvazione sembra al proponente in linea sia con la
legislazione internazionale, sia con i princìpi
costituzionali, sia con i più moderni orientamenti della
stessa normativa nazionale vigente. D'altra parte esso è
sufficientemente equilibrato e rigoroso, tanto da non
stravolgere alcuni attuali canoni ma da temperarli con una
maggiore sensibilità alle esigenze di tutela di libertà.
In questo senso la proposta di legge non introduce
semplicemente il diritto alla obiezione di coscienza nei
confronti delle vaccinazioni rese obbligatorie in forza di
legge, disciplinando altresì le modalità per l'esercizio di
tale diritto e prevedendo le necessarie incombenze agli organi
della pubblica amministrazione (articoli 1, 2, 3, 4), ma
interviene anche in modo attivo per lo stimolo di una corretta
e completa informazione sia sui benefìci quanto sui rischi
delle vaccinazioni (articolo 5), operando in tal modo secondo
le direttive informatrici della stessa legge di riforma
sanitaria.
La salvaguardia della obiettività dell'informazione è poi
garantita dall'apposita commissione mista e interdisciplinare
prevista nell'articolo 6 e istituita presso il Ministero della
sanità.
La proposta di legge si chiude infine con l'articolo 7, che
detta indicazioni per assicurare la pubblicità della nuova
normativa e con l'articolo 8, il quale dispone in ordine alla
regolamentazione delle situazioni in atto al momento
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
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