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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1437
DDL0087-0002
Progetto di legge Camera n. 87 - testo presentato - (DDL12-87)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C87. TESTIPDL
...C87.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC87 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La questione delle vaccinazioni di
  massa e della loro obbligatorietà non forma più oggetto solo
  dell'interesse scientifico, ma sempre più frequentemente è
  posta all'attenzione pubblica attraverso fatti di cronaca, che
  sollevano il problema non solo sotto il profilo sanitario ma
  anche attraverso la lente della tutela dei diritti civili dei
  cittadini.
    Attualmente quattro sono in Italia i trattamenti di
  vaccinazione obbligatori: quello antidifterico, ai sensi della
  legge 6 giugno 1939, n. 891; quello antitetanico, ai sensi
  della legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni;
  quello antipoliomielitico, ai sensi della legge 4 febbraio
  1966, n. 51; quello antiepatite B, ai sensi della legge 27
  maggio 1991, n. 165.
    Lo scopo perseguito dal legislatore con l'introduzione
  dell'obbligatorietà delle pratiche vaccinali fu a suo tempo la
  salvaguardia della salute pubblica.
    Prescindendo, nella presente sede, da tutte le valutazioni
  di ordine medico-scientifico sulla reale efficacia - rispetto
  alle controindicazioni - della somministrazione dei vaccini,
  non può tuttavia sfuggire all'attenzione del legislatore che
  l'obbligo dei menzionati trattamenti sanitari si fonda su
  normative emanate in un'epoca compresa fra i 27 e i 54 anni
  orsono, tranne l'antiepatite B, di recente ammessa.  Epoca in
  cui le conoscenze scientifiche, le condizioni
  igienico-sanitarie, gli studi medici erano ad un livello
  grandemente inferiore a quello attualmente raggiunto.
 
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    Fu così che nella più gran parte dei Paesi dell'Europa
  l'obbligatorietà delle vaccinazioni fu progressivamente
  abolita, tanto da lasciare che nell'ambito comunitario
  l'Italia si accompagni alla sola Francia nel mantenere tali
  obblighi.
    Nonostante il mantenimento dell'obbligatorietà, tuttavia,
  nella coscienza di molti cittadini si va affermando il
  principio della obiezione.  E ciò non tanto per un fenomeno
  degenerativo di disinformazione, quanto piuttosto per una
  mutata coscienza sanitaria del cittadino, che non accetta più
  di sottoporsi passivamente ad interventi che mutano le
  condizioni del proprio organismo, ma esige di conoscere e di
  essere completamente informato.  Seri studi nazionali ed
  internazionali ed illustri esponenti del mondo scientifico
  hanno sollevato e sollevano numerose riserve sulle pratiche
  vaccinali e pongono l'attenzione sulle controindicazioni di
  esse.
    Fino a ieri coloro che intendevano sottrarsi ai trattamenti
  vaccinali obbligatori erano ricorsi a pratiche clandestine:
  oggi una mutata coscienza ha fatto sì che nelle conseguenze
  dell'obiezione i suoi fautori si assumano tutte le
  responsabilità.  Di qui i sempre più frequenti casi, giudiziari
  e non, sull'argomento.
    E' giunto il momento che il Parlamento si faccia carico di
  rimuovere una condizione che penalizza ingiustamente il
  cittadino ed oltretutto pone il nostro Paese in posizione
  decisamente sperequata rispetto alla legislazione vigente
  nella maggioranza delle nazioni europee.
    Il provvedimento che si propone mira pertanto ad introdurre
  nel nostro ordinamento il diritto all'obiezione del singolo
  cittadino alla sottoposizione di sé o di colui su cui si
  esercita la potestà o la tutela a trattamenti sanitari quali
  le vaccinazioni obbligatorie.
    Una tale innovazione avrebbe il pregio di sposare le
  attualmente inconciliabili esigenze, da un lato, di generale
  tutela e dall'altro di salvaguardia della libera scelta
  dell'individuo di fronte alla gestione della propria
  salute.
    Nel superiore interesse del bene della collettività, uno
  Stato moderno, civile e democratico così non premia la
  negligenza del singolo attraverso una indiscriminata
  abolizione dell'obbligatorietà, come non sopprime il diritto
  civile del cittadino alla propria libertà e dignità.
    Per queste ragioni pare opportuno proporre la possibilità
  che il cittadino si sottragga, mediante una libera e motivata
  scelta, a pratiche che prevedono la forzosa ed innaturale
  introduzione nel proprio organismo di sostanze ad esso
  estranee ed a volte con esso incompatibili.
    L'introduzione di tale nuovo istituto - soprattutto nelle
  attuali condizioni in cui non sussiste il pericolo di epidemie
  e pertanto un rischio per la pubblica salute - non sarebbe
  altro che la riaffermazione del principio contenuto
  nell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica, secondo
  il quale l'individuo non può mai essere strumento e mezzo di
  interessi collettivi tanto da prevaricare il rispetto della
  persona umana.
    Disciplinare una consapevole e responsabile obiezione si
  rende altresì necessario per assicurare la salvaguardia del
  principio di uguaglianza sostanziale, anch'esso recepito e
  tutelato dalla nostra Carta costituzionale.
    Con una formulazione al passo con i tempi e attenta alle
  garanzie civili, la legge di riforma sanitaria ha previsto
  nell'articolo 33 che gli accertamenti e i trattamenti sanitari
  obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte
  ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi
  vi sia obbligato.  Si subordina inoltre la disposizione del
  trattamento sanitario obbligatorio alla proposta motivata di
  un medico.
    E' da ritenersi stridente con questo moderno orientamento
  il mantenimento di forme di vaccinazioni obbligatorie di
  massa, per di più senza alcun accertamento preventivo di
  eventuali controindicazioni da parte della pubblica
  amministrazione.
    Si realizza una disparità di trattamento davanti alla
  legge, che va sanata con una uniformazione della disciplina
  applicata.
    Ripetute affermazioni della Corte costituzionale hanno
  ribadito che una legge che pareggiasse situazioni che sono
 
                               Pag. 3
 
  oggettivamente diverse contrasterebbe con il principio
  dell'uguaglianza.
    Del pari, fin dalla pronuncia n. 53 del 14 luglio 1958, la
  stessa Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore
  viola tale principio quando assoggetta ad una indiscriminata
  disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara
  diverse.  Obbligando tutti i cittadini ad uno stesso intervento
  sanitario si parifica il trattamento di situazioni tra loro
  grandemente differenti, come peraltro il legislatore stesso
  riconosce, prevedendo forme di esonero temporaneo o
  permanente, la cui richiesta e giustificazione è posta
  tuttavia a carico del privato.
    In definitiva il provvedimento di cui si propone
  l'approvazione sembra al proponente in linea sia con la
  legislazione internazionale, sia con i princìpi
  costituzionali, sia con i più moderni orientamenti della
  stessa normativa nazionale vigente.  D'altra parte esso è
  sufficientemente equilibrato e rigoroso, tanto da non
  stravolgere alcuni attuali canoni ma da temperarli con una
  maggiore sensibilità alle esigenze di tutela di libertà.
    In questo senso la proposta di legge non introduce
  semplicemente il diritto alla obiezione di coscienza nei
  confronti delle vaccinazioni rese obbligatorie in forza di
  legge, disciplinando altresì le modalità per l'esercizio di
  tale diritto e prevedendo le necessarie incombenze agli organi
  della pubblica amministrazione (articoli 1, 2, 3, 4), ma
  interviene anche in modo attivo per lo stimolo di una corretta
  e completa informazione sia sui benefìci quanto sui rischi
  delle vaccinazioni (articolo 5), operando in tal modo secondo
  le direttive informatrici della stessa legge di riforma
  sanitaria.
    La salvaguardia della obiettività dell'informazione è poi
  garantita dall'apposita commissione mista e interdisciplinare
  prevista nell'articolo 6 e istituita presso il Ministero della
  sanità.
    La proposta di legge si chiude infine con l'articolo 7, che
  detta indicazioni per assicurare la pubblicità della nuova
  normativa e con l'articolo 8, il quale dispone in ordine alla
  regolamentazione delle situazioni in atto al momento
  dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
 
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