| (Modalità per l'esercizio del diritto).
1. I soggetti che intendono esercitare l'obiezione di
coscienza alle vaccinazioni di cui all'articolo 1 debbono
presentare, mediante consegna a mano o a mezzo di lettera
raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, una
dichiarazione di obiezione al sindaco del comune di residenza,
in cui enunciano le motivazioni di cui all'articolo 1, comma
2. Nel caso di consegna a mano il comune rilascia ricevuta.
2. Il sindaco, valutata unicamente la sussistenza formale
nella dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
2, rilascia, entro il termine improrogabile di dieci giorni
dalla presentazione della dichiarazione, un certificato di
presa d'atto in duplice copia, ai fini della revoca
dell'obbligo alla vaccinazione.
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3. Il sindaco non può rifiutare il rilascio del certificato
di cui al comma 2, salvo che dimostri la mancata presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1.
4. I soggetti richiedenti di cui all'articolo 1, comma 1,
inviano all'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale
ricade il comune di residenza, una copia del certificato
rilasciato dal sindaco, mantenendo in loro possesso la seconda
copia.
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