| 1. La predeterminazione degli scatti di adeguamento
retributivo è rapportata al tasso programmato di inflazione
per l'anno di riferimento, quale risulta dal documento di
programmazione economica e finanziaria che annualmente
accompagna la legge finanziaria.
2. L'adeguamento retributivo ha cadenza annuale e le
relative erogazioni sono effettuate nel mese di maggio.
3. Il conguaglio, in caso di scostamento del tasso di
inflazione programmato rispetto a quello reale, è effettuato
entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
4. Le maggiorazioni derivanti dalle rivalutazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4
sono conglobate nelle retribuzioni, ai fini delle
rivalutazioni degli anni successivi.
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