| (Obblighi della pubblica amministrazione).
1. Ogni comune, rilasciato al richiedente, il certificato
di cui all'articolo 2, deve immediatamente trascrivere il nome
dell'obiettore sull'apposito registro, con a fianco
l'indicazione della vaccinazione obbligatoria a cui si
riferisce la richiesta di obiezione di coscienza.
2. Per le altre registrazioni previste dalla legge deve
essere annotata la dicitura "obiezione di coscienza".
3. Il certificato di vaccinazione obbligatoria, per
qualsiasi uso sia richiesto, viene rilasciato dall'autorità
sanitaria con identico modello sia per i soggetti vaccinati
che per quelli che hanno optato per l'obiezione di coscienza.
Nel testo del certificato deve essere apposta soltanto la
seguente dicitura: "Per quanto concerne la vaccinazione, NULLA
OSTA".
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