| (Divieto di discriminazioni).
1. I soggetti esonerati dalle vaccinazioni per obiezione di
coscienza hanno gli stessi diritti dei soggetti che hanno
adempiuto all'obbligo di vaccinazione.
2. E' vietata ogni discriminazione nei confronti dei
soggetti non vaccinati. In particolare essi non possono essere
esclusi dagli asili nido e dalle scuole di ogni ordine e
grado, sia pubbliche che private, e non possono essere
discriminati nell'assunzione,
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nell'attribuzione delle mansioni e nel percorso di
carriera di qualsiasi impiego, pubblico o privato.
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