| (Informazione sui benefìci
e sui rischi della vaccinazione).
1. Il medico è tenuto a informare il soggetto vaccinando, o
in caso di minore età i genitori o gli esercenti la potestà
parentale, la tutela o la curatela, dei benefìci e dei rischi
delle vaccinazioni ed a consegnargli la scheda di cui al comma
2. Il medico deve altresì consegnare al soggetto che si
presenti per la vaccinazione un certificato contenente il suo
parere relativo all'idoneità del vaccinando all'inoculazione
del vaccino.
2. In apposita scheda devono essere indicati, stampati con
identico rilievo, i possibili vantaggi, la durata della
eventuale protezione ed i rischi della vaccinazione a cui si
riferisce, nonché, stampata in modo evidenziato, la menzione
della possibilità dell'esercizio di obiezione di coscienza di
cui alla presente legge.
3. Per ogni vaccinazione deve essere predisposta, a cura
del Ministero della sanità, la scheda di cui al comma 2. I
testi delle schede sono redatti da una commissione istituita
presso il medesimo Ministero, in cui sono rappresentati in
pari misura esperti favorevoli e contrari alle
vaccinazioni.
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