| (Composizione e compiti
della commissione).
1. La commissione di cui al comma 3 dell'articolo 5 è
nominata dal Ministro della sanità entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
è composta da:
a) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
b) un professore o ricercatore presso una facoltà
di medicina;
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c) un professore o ricercatore presso una facoltà
di biologia o scienze biologiche;
d) un medico operante presso una unità sanitaria
locale;
e) due esperti nominati dalle aziende produttrici
di vaccini operanti in Italia;
f) due esperti nominati dalla Lega nazionale per la
libertà delle vaccinazioni.
2. Per quanto riguarda gli esperti di cui alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, la loro
posizione in merito ai vantaggi e ai rischi delle vaccinazioni
deve essere documentata da almeno tre pubblicazioni, al fine
di garantire la rappresentanza paritetica delle opinioni
relative alla prevalenza di tali vantaggi oppure di tali
rischi.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della
sanità, che provvede a convocare le riunioni, a redigere gli
ordini del giorno e a stilare i verbali delle sedute.
4. La commissione si riunisce ogni volta che sia necessario
e comunque almeno una volta ogni quattro mesi con i seguenti
compiti:
a) redigere le schede di cui all'articolo 5;
b) raccogliere tutte le informazioni e
pubblicazioni inerenti i benefìci e i danni da vaccino, che
sono raccolte annualmente in un documento da presentare al
Parlamento a cura del Ministro della sanità.
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