| (Norme transitorie e finali).
1. Qualora il sindaco non provveda, nei termini previsti,
al rilascio del certificato di cui all'articolo 2, l'obiettore
può presentare all'unità sanitaria locale una dichiarazione
sostitutiva con atto notorio in cui dichiara, sotto la sua
responsabilità, di aver presentato regolare domanda di
obiezione di coscienza e di non aver ricevuto risposta nei
termini di cui alla presente legge. Tale dichiarazione produce
gli stessi effetti del certificato di cui all'articolo 2.
2. Le schede informative di cui all'articolo 5 sono
redatte, per i vaccini autorizzati al momento della entrata in
vigore della presente legge, entro trenta giorni
dall'insediamento della commissione di cui all'articolo 6. In
ogni caso, dopo centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nessun vaccino sprovvisto della
relativa scheda informativa può essere ulteriormente
distribuito e somministrato. I nuovi vaccini devono essere
corredati della scheda di cui all'articolo 5, prima che ne
venga autorizzata la distribuzione e la
commercializzazione.
3. Le azioni amministrative e giudiziarie già promosse alla
data di entrata in vigore della presente legge nei confronti
di chi ha proposto obiezione di coscienza rispetto agli
obblighi di vaccinazione sono estinte dal momento della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2. Per
l'ammissione o riammissione dei soggetti esclusi o allontanati
da asili nido o scuole pubbliche o private è sufficiente la
semplice presentazione di copia del certificato di cui
all'articolo 2, comma 2.
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