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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1447
DDL0088-0002
Progetto di legge Camera n. 88 - testo presentato - (DDL12-88)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C88. TESTIPDL
...C88.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC88 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente proposta di legge
  si configura come legge di interesse nazionale: nazionale è
  l'interesse pubblico che si intende tutelare.
    La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che
  la salvaguardia ambientale è interesse nazionale in cui lo
  Stato mantiene una sua competenza legislativa che si affianca
  a quella delle regioni per le materie di loro competenza, di
  cui all'articolo 117 della Costituzione.
    Le competenze delegate e trasferite alle regioni con il
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, riguardano le strade ma soltanto dal punto di vista della
  manutenzione e della realizzazione di opere viarie, mentre la
  presente proposta di legge riguarda una serie di norme sulla
  circolazione, il cui testo principale
  è il codice della strada, atto legislativo statale.
    Pertanto non si tratta di invadere le competenze regionali,
  alle quali soltanto l'ultimo articolo rimanda per statuizioni
  più restrittive, come invece ritengono alcuni magistrati ed
  autorevoli docenti universitari di diritto regionale e degli
  enti locali.  La presente proposta di legge tende infatti a
  regolamentare la circolazione fuori strada, non ad
  abolirla.
    Viene posto il principio generale che i veicoli a motore
  circolino esclusivamente sulla rete stradale (articolo 1).
    In zone di particolare valore ambientale, la circolazione è
  consentita soltanto sulle strade più importanti, escludendola
  per le strade vicinali, di esbosco eccetera, cioè per quelle
  stradine di campagna o
 
                               Pag. 2
 
  montagna che solitamente accedono a luoghi di pregio
  (articolo 2).
    E' prevista poi la naturale deroga a tale divieto di
  circolazione per i servizi essenziali, di soccorso, e per
  alcune categorie di soggetti, quali i residenti (articolo
  3).
    Ciò detto si prevede che la circolazione fuori strada
  avvenga solo su percorsi od impianti fissi a ciò
  esplicitamente destinati, previsti negli strumenti di
  pianificazione ed autorizzati da regioni e comuni,
  con garanzie di rispetto e ripristino dei luoghi (articoli 7,
  8 e 9).
    Sono infine previste:
        a)  forme di pubblicità per informare ed educare i
  conducenti (articolo 13);
        b)  una fase di transizione che interessa gli
  impianti per i fuori strada esistenti (articolo 12);
        c)  sanzioni pecuniarie amministrative (articolo
  11).
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-88 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0088 TOTPAG=0011 TOTDOC=0017 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=008800 00 FASCIDC=12DDL0088 SORTNAV=0008800 000 00000 ZZDDLC88 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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