| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
si configura come legge di interesse nazionale: nazionale è
l'interesse pubblico che si intende tutelare.
La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che
la salvaguardia ambientale è interesse nazionale in cui lo
Stato mantiene una sua competenza legislativa che si affianca
a quella delle regioni per le materie di loro competenza, di
cui all'articolo 117 della Costituzione.
Le competenze delegate e trasferite alle regioni con il
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, riguardano le strade ma soltanto dal punto di vista della
manutenzione e della realizzazione di opere viarie, mentre la
presente proposta di legge riguarda una serie di norme sulla
circolazione, il cui testo principale
è il codice della strada, atto legislativo statale.
Pertanto non si tratta di invadere le competenze regionali,
alle quali soltanto l'ultimo articolo rimanda per statuizioni
più restrittive, come invece ritengono alcuni magistrati ed
autorevoli docenti universitari di diritto regionale e degli
enti locali. La presente proposta di legge tende infatti a
regolamentare la circolazione fuori strada, non ad
abolirla.
Viene posto il principio generale che i veicoli a motore
circolino esclusivamente sulla rete stradale (articolo 1).
In zone di particolare valore ambientale, la circolazione è
consentita soltanto sulle strade più importanti, escludendola
per le strade vicinali, di esbosco eccetera, cioè per quelle
stradine di campagna o
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montagna che solitamente accedono a luoghi di pregio
(articolo 2).
E' prevista poi la naturale deroga a tale divieto di
circolazione per i servizi essenziali, di soccorso, e per
alcune categorie di soggetti, quali i residenti (articolo
3).
Ciò detto si prevede che la circolazione fuori strada
avvenga solo su percorsi od impianti fissi a ciò
esplicitamente destinati, previsti negli strumenti di
pianificazione ed autorizzati da regioni e comuni,
con garanzie di rispetto e ripristino dei luoghi (articoli 7,
8 e 9).
Sono infine previste:
a) forme di pubblicità per informare ed educare i
conducenti (articolo 13);
b) una fase di transizione che interessa gli
impianti per i fuori strada esistenti (articolo 12);
c) sanzioni pecuniarie amministrative (articolo
11).
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