| (Divieto di circolazione fuori strada).
1. Sull'intero territorio nazionale la circolazione di
veicoli a motore è esclusivamente consentita su strade, di uso
pubblico e private, fatte salve le eccezioni e le deroghe
previste dalla presente legge.
2. E' vietata la circolazione di veicoli a motore su
mulattiere, piste di esbosco, viali tagliafuoco e comunque su
tracciati ove non sia espressamente consentita.
3. E' vietata la circolazione dei veicoli a motore in
percorsi fuori strada ove è presente la segnaletica di
specifico divieto.
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