| (Aree tutelate).
1. La circolazione è limitata alle sole strade statali,
provinciali e comunali nelle seguenti aree:
a) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla
legge 1^ giugno 1939, n. 1089;
b) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) zone vincolate ai sensi dell'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'articolo 1, del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431;
d) parchi nazionali, riserve naturali dello Stato,
parchi regionali, riserve naturali regionali e monumenti
naturali.
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