| 1. La contrattazione collettiva di categoria ha periodicità
biennale, salvo quanto diversamente determinato in accordi
sindacali confederali.
2. In relazione alle scadenze contrattuali, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale costituisce, presso la
Direzione generale dei rapporti di lavoro, apposito "registro
pubblico delle scadenze contrattuali".
3. Le trattative debbono iniziare almeno sei mesi prima
delle previste scadenze; in caso contrario, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su richiesta di una delle
parti del contratto scaduto o comunque di una delle
Confederazioni maggiormente rappresentative presenti nel CNEL
o nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
convoca le parti entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La richiesta di cui al comma 3 deve essere inviata per
conoscenza a tutte le parti interessate.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve
convocare le parti, per l'avvio della trattativa, quando il
contratto non sia stato rinnovato entro tre mesi dalla
scadenza.
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