| (Limiti di applicazione).
1. La circolazione fuori strada di veicoli a motore è
sempre consentita ai seguenti mezzi:
a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in
servizio di istituto in dotazione agli organi e
amministrazioni statali provinciali e comunali, nonché alle
comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica
utilità;
b) delle Forze armate, della polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del
Corpo forestale dello Stato;
c) utilizzati, occasionalmente, per attività di
soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi qualora
sia inequivocabilmente necessario;
d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo,
anche se stagionale, di attività agricole, forestali e di
trasporto merci;
e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche
in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari
di abitazioni ivi compresi i familiari, lungo il percorso più
breve che consente l'accesso ai luoghi;
f) in uso di coloro che debbano accedere a luoghi
non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di
lavoro.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed
f) del comma 1, i veicoli debbono essere muniti di
apposito contrassegno di autorizzazione al transito rilasciato
a titolo gratuito dalle competenti autorità comunali.
3. Qualora il transito debba avvenire in parchi nazionali,
riserve naturali dello Stato, parchi regionali, riserve
naturali regionali e monumenti naturali, il contrassegno di
autorizzazione al transito è rilasciato gratuitamente
dall'autorità preposta alla gestione dell'area protetta.
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