| (Licenza per la guida in fuoristrada)
1. Per poter condurre i veicoli a motore in fuoristrada è
necessario aver superato un apposito esame di abilitazione
alla guida che dà titolo al conseguimento del relativo
documento di abilitazione denominato "licenza per la guida in
fuoristrada".
2. La commissione d'esame per l'abilitazione di cui al
comma 1 è composta da:
a) due delegati della direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) due delegati delle associazioni ambientaliste di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. E' fatto obbligo di rilasciare a coloro che conseguono
la licenza un opuscolo promemoria che sintetizzi le norme più
importanti per la circolazione in fuoristrada.
4. I veicoli a motore da utilizzare in fuoristrada devono
essere muniti sia di pneumatici "ecologici", le cui
caratteristiche tecniche devono essere specificate con decreto
del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia di
silenziatore di scarico con limite di rumorosità fissato in 80
.006 2 decibel e dotato di tragliafiamme finale.
5. Ove non espressamente segnalato, il limite di velocità
per la circolazione in fuoristrada è fissato tassativamente in
40 chilometri orari.
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