| "Le Commissioni XI Lavoro e XII Affari sociali
esaminato lo schema di decreto legislativo recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 settembre
1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
premesso che esse si sono già espresse con parere il 23
novembre 1995, limitatamente alle parti degli articoli 4 e 16
che il citato parere è ritenuto parte integrante del
presente;
richiamato l'ordine del giorno n. 9/1790/3 approvato a
larghissima maggioranza dalla Camera il 28 settembre 1995;
considerato il voto della Camera dei deputati che in
data 13 dicembre 1995, ha approvato lo stralcio dell'articolo
30 del disegno di legge 3438, misure di razionalizzazione
della finanza pubblica;
considerato che:
è pressoché unanimemente riconosciuta la necessità di
rivedere le disposizioni del decreto-legislativo n. 626 che
coinvolge milioni di soggetti e che comporta rilevantissime
ricadute sul piano della riorganizzazione del lavoro delle
imprese, dei costi che esse devono affrontare, del salto
culturale che detto decreto legislativo introduce all'interno
del paese relativamente ai problemi della sicurezza;
tale decreto comporta rilevanti adempimenti
all'interno dell'amministrazione pubblica ed in particolar
modo nelle scuole di ogni ordine e grado;
lo schema di decreto legislativo di modifica raccoglie
le istanze provenienti dal mondo del lavoro e certamente
introduce fondamentali miglioramenti rispetto al testo del
decreto legislativo 626 poiché tiene conto della realtà del
Paese, in ogni caso si rendono necessari ulteriori interventi
correttivi;
esprimono parere favorevole
a condizione che:
1) sia reintrodotta una definizione del "datore di
lavoro". Le Commissioni si rendono conto infatti delle
difficoltà di carattere giuridico nella definizione di questa
figura. D'altro canto è del tutto evidente che essa è il punto
di riferimento centrale dell'intero provvedimento e pertanto
ritengono indispensabile una sua identificazione, specialmente
in quei settori quali pubblica istruzione ed amministrazioni
pubbliche ove essa non è univocamente individuata. A questo
proposito occorre considerare che anche la definizione
espressa dalla direttiva 89/391 CEE non è esaustiva e non
contribuisce a dirimere i dubbi riguardanti l'identificazione
del "datore di lavoro" nelle scuole o più in generale nella
pubblica amministrazione;
2) in tutto il testo del decreto, ai termini "addetti",
"dipendenti", "lavoratori" sia sostituito un termine unico che
comprenda tutte le suddette figure;
3) all'articolo 1 sia prevista l'esclusione delle
imprese a conduzione familiare dagli adempimenti di cui
all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 18 del decreto
legislativo 626/94, mantenendo tuttavia la previsione di cui
al secondo periodo del comma 11 del medesimo articolo 4 per
quanto riguarda le imprese familiari soggette a particolari
fattori di rischio, per le quali resta altresì efficace
l'articolo 18;
4) all'articolo 1 siano aggiunte dopo le parole "delle
attività di vigilanza privata" le seguenti: "e quelle relative
alla gestione dei rifugi alpini";
5) all'articolo 2 sia previsto, nell'ambito del
significato attribuito al termine "unità produttiva" di cui al
comma 1, lettera
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b), l'inserimento delle scuole di ogni ordine e
grado e la possibilità di distinzione delle stesse per
tipologie, precisando altresì il ruolo dei presidi nella
nomina del responsabile per la sicurezza e degli enti locali
per quanto riguarda gli edifici di loro proprietà e gli
impianti fissi, chiarendo altresì la relazione tra gli
amministratori locali ed i responsabili di istituto,
stabilendo inoltre procedure semplificate, ai sensi del comma
9 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo e
specifiche ipotesi di applicazione per gli istituti
scolastici;
6) all'articolo 2 sia previsto che all'articolo 2, comma
1, lettera d) del decreto legislativo n. 626, le parole
"specializzazione equipollente" siano sostituite dalle parole:
"specializzazione affine";
7) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) sia
aggiunta la seguente lettera:
d) all'articolo 2, comma 1, lettera d),
dopo il punto 3, aggiungere il seguente:
4) I laureati in medicina e chirurgia che pur non
possedendo i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2 e 3)
alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano
svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro
anni, sono autorizzati ad esercitare l'attività di medico
competente secondo le procedure già definite per
l'applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
8) all'articolo 4, comma 11, capoverso 11, la parola "5"
sia sostituita dalla parola: "15";
9) all'articolo 4 dopo il comma 2 sia aggiunto il
seguente: "3. le azioni di cui all'articolo 4, comma 5,
lettere h), i), n), o) e q) del decreto
legislativo 626 come modificato dal comma 1 vengono attivate
successivamente alla stesura del documento di cui al comma 2
del citato articolo 4;
10) all'articolo 5, comma 1, lettera b) sia
sostituita dalla seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione
in uso di impianti non rispondenti alla legislazione vigente
da parte dei fabbricati, fornitori ed installatori. Il
presente comma non si applica nei casi di cessione di aziende
o di rami di azienda a seguito di decesso del titolare o per
atto tra vivi;
11) all'articolo 8, il comma 1) sia sostituito dal
seguente:
1. la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del
decreto legislativo n. 626 del 1994 è soppressa;
12) all'articolo 12 la lettera b) sia
soppressa;
13) all'articolo 17 sia premesso che le norme di cui
agli articoli 31, 32, 33 del decreto legislativo n. 626 non si
applicano ai rifugi alpini e che tale materia dovrà essere
disciplinata con apposito decreto da emanarsi dai Ministeri
competenti;
14) all'articolo 17, comma 10, sia sostituita alla
parola "10" la parola "15";
15) all'articolo 21, il comma 1 sia sostituito dai
seguenti:
1. All'articolo 54, comma 1, dopo le parole "del
lavoratore", siano aggiunte le parole: "di cui all'articolo 51
lettera c);
2. Al comma 1 dell'articolo 55 le parole: "I lavoratori"
siano sostituite dalle seguenti: "i lavoratori di cui
all'articolo 51, lettera C);
3. All'articolo 58 ai commi 1 e 2, dopo le parole:
"utilizzati" siano aggiunte le seguenti: "dai lavoratori di
cui all'articolo 51 lettera c) ";
16) all'articolo 22 dopo il comma 1 siano aggiunti i
seguenti commi:
"2. Nel comma 1 lettera a) dell'articolo 61 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole
'nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite
dalle seguenti: 'nei decreti di attuazione della direttiva
67/548/CEE e delle successive modifiche ed integrazioni".
3. Nel comma 1, lettera b) dell'articolo 61 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole
'dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera j), della
direttiva 88/379/CEE"sono sostituite dalle seguenti: 'dei
decreti di attuazione della direttiva
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67/548/CEE e successive modifiche e integrazioni"";
17) all'articolo 10, dopo la lettera b), sia
aggiunta la seguente:
" c) al comma 6 sono aggiunte le parole: 'Nelle
imprese fino a 15 dipendenti, la formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti di cui al comma 4 può avvenire anche
per più aziende nell'ambito territoriale o per comparto"";
18) si prevedano norme premiali quali forme di sostegno
per favorire pronto ed efficace recepimento degli obblighi del
decreto nell'artigianato, nel commercio e nelle piccole e
medie imprese industriali ed agricole, attraverso specifiche
agevolazioni, sgravi contributivi e simili e la concessione di
crediti agevolati per le ristrutturazioni o comunque per
investimenti finalizzati all'applicazione della normativa,
nonché attraverso la previsione di consulenza, assistenza e
attività formativa. Al raggiungimento di tali finalità
dovrebbe concorrere la destinazione vincolata dei proventi
delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto;
19) sia altresì previsto un premio assicurativo,
eventualmente nella forma di uno sgravio sui contributi
versati all'INAIL, per le imprese che rispettino i tempi e i
modi dell'adeguamento alla nuova normativa;
20) il regime sanzionatorio sia correlato allo stato di
effettiva realizzazione degli adempimenti previsti dalle
direttive CEE da parte delle piccole e medie imprese così come
richiesto dall'ordine del giorno n. 9/1790/3;
21) si raccomanda infine che il Governo introduca delle
norme affinché sia evitata la logica, troppo spesso praticata
dei 'due pesi e due misure" che introduce obblighi diversi per
l'amministrazione pubblica rispetto agli enti privati. Infatti
il diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori è un
diritto inalienabile sancito dagli articoli 32, 35 e 36 della
Costituzione e pertanto va tutelato negli stessi termini e in
eguale misura in tutti i luoghi di lavoro. Si richiede
pertanto che le prime verifiche da parte degli organi di
controllo vengano effettuate nei luoghi di lavoro relativi
agli enti pubblici".
Relatori.
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