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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


145135
SMC0258-0004
Bollettino Giunte e Commissioni n. 258 del 19 dicembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-258)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
                 ...COMMISSIONI RIUNITE
                XI (Lavoro pubblico e privato)
                    e XII (Affari sociali)
 
 
...PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
...PROPOSTE DI PARERE. Relatori. LAVCOMM
...PROPOSTE DI PARERE.
Proposta di parere dei relatori.
Relatori.
Martedì 19 dicembre 1995. - Presidenza del Presidente della XI Commissione Marco Fabio SARTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Matelda Grassi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC191295 ZZSMC951219 ZZSMC001295 ZZSMC000095 ZZSMC258 ZZ12 ZZD ZZTX ZZCR ZZC11 ZZC12 ZZNO ZZXX
     "Le Commissioni XI Lavoro e XII Affari sociali
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante
  modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 settembre
  1994, n. 626, concernente miglioramento della sicurezza e
  della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
       premesso che esse si sono già espresse con parere il 23
  novembre 1995, limitatamente alle parti degli articoli 4 e 16
  che il citato parere è ritenuto parte integrante del
  presente;
       richiamato l'ordine del giorno n. 9/1790/3 approvato a
  larghissima maggioranza dalla Camera il 28 settembre 1995;
       considerato il voto della Camera dei deputati che in
  data 13 dicembre 1995, ha approvato lo stralcio dell'articolo
  30 del disegno di legge 3438, misure di razionalizzazione
  della finanza pubblica;
       considerato che:
         è pressoché unanimemente riconosciuta la necessità di
  rivedere le disposizioni del decreto-legislativo n. 626 che
  coinvolge milioni di soggetti e che comporta rilevantissime
  ricadute sul piano della riorganizzazione del lavoro delle
  imprese, dei costi che esse devono affrontare, del salto
  culturale che detto decreto legislativo introduce all'interno
  del paese relativamente ai problemi della sicurezza;
         tale decreto comporta rilevanti adempimenti
  all'interno dell'amministrazione pubblica ed in particolar
  modo nelle scuole di ogni ordine e grado;
         lo schema di decreto legislativo di modifica raccoglie
  le istanze provenienti dal mondo del lavoro e certamente
  introduce fondamentali miglioramenti rispetto al testo del
  decreto legislativo 626 poiché tiene conto della realtà del
  Paese, in ogni caso si rendono necessari ulteriori interventi
  correttivi;
                 esprimono parere favorevole
     a condizione che:
       1) sia reintrodotta una definizione del "datore di
  lavoro".  Le Commissioni si rendono conto infatti delle
  difficoltà di carattere giuridico nella definizione di questa
  figura.  D'altro canto è del tutto evidente che essa è il punto
  di riferimento centrale dell'intero provvedimento e pertanto
  ritengono indispensabile una sua identificazione, specialmente
  in quei settori quali pubblica istruzione ed amministrazioni
  pubbliche ove essa non è univocamente individuata.  A questo
  proposito occorre considerare che anche la definizione
  espressa dalla direttiva 89/391 CEE non è esaustiva e non
  contribuisce a dirimere i dubbi riguardanti l'identificazione
  del "datore di lavoro" nelle scuole o più in generale nella
  pubblica amministrazione;
       2) in tutto il testo del decreto, ai termini "addetti",
  "dipendenti", "lavoratori" sia sostituito un termine unico che
  comprenda tutte le suddette figure;
       3) all'articolo 1 sia prevista l'esclusione delle
  imprese a conduzione familiare dagli adempimenti di cui
  all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 18 del decreto
  legislativo 626/94, mantenendo tuttavia la previsione di cui
  al secondo periodo del comma 11 del medesimo articolo 4 per
  quanto riguarda le imprese familiari soggette a particolari
  fattori di rischio, per le quali resta altresì efficace
  l'articolo 18;
       4) all'articolo 1 siano aggiunte dopo le parole "delle
  attività di vigilanza privata" le seguenti: "e quelle relative
  alla gestione dei rifugi alpini";
       5) all'articolo 2 sia previsto, nell'ambito del
  significato attribuito al termine "unità produttiva" di cui al
  comma 1, lettera
 
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    b),  l'inserimento delle scuole di ogni ordine e
  grado e la possibilità di distinzione delle stesse per
  tipologie, precisando altresì il ruolo dei presidi nella
  nomina del responsabile per la sicurezza e degli enti locali
  per quanto riguarda gli edifici di loro proprietà e gli
  impianti fissi, chiarendo altresì la relazione tra gli
  amministratori locali ed i responsabili di istituto,
  stabilendo inoltre procedure semplificate, ai sensi del comma
  9 dell'articolo 4 dello schema di decreto legislativo e
  specifiche ipotesi di applicazione per gli istituti
  scolastici;
       6) all'articolo 2 sia previsto che all'articolo 2, comma
  1, lettera  d)  del decreto legislativo n. 626, le parole
  "specializzazione equipollente" siano sostituite dalle parole:
  "specializzazione affine";
       7) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  c)  sia
  aggiunta la seguente lettera:
           d)  all'articolo 2, comma 1, lettera  d),
  dopo il punto 3, aggiungere il seguente:
       4) I laureati in medicina e chirurgia che pur non
  possedendo i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2 e 3)
  alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano
  svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro
  anni, sono autorizzati ad esercitare l'attività di medico
  competente secondo le procedure già definite per
  l'applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15
  agosto 1991, n. 277;
       8) all'articolo 4, comma 11, capoverso 11, la parola "5"
  sia sostituita dalla parola: "15";
       9) all'articolo 4 dopo il comma 2 sia aggiunto il
  seguente: "3. le azioni di cui all'articolo 4, comma 5,
  lettere  h), i), n), o)  e  q)  del decreto
  legislativo 626 come modificato dal comma 1 vengono attivate
  successivamente alla stesura del documento di cui al comma 2
  del citato articolo 4;
       10) all'articolo 5, comma 1, lettera  b)  sia
  sostituita dalla seguente:
         b)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
       2.  Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione
  in uso di impianti non rispondenti alla legislazione vigente
  da parte dei fabbricati, fornitori ed installatori.  Il
  presente comma non si applica nei casi di cessione di aziende
  o di rami di azienda a seguito di decesso del titolare o per
  atto tra vivi;
       11) all'articolo 8, il comma 1) sia sostituito dal
  seguente:
       1. la lettera  b)  del comma 2 dell'articolo 10 del
  decreto legislativo n. 626 del 1994 è soppressa;
       12) all'articolo 12 la lettera  b)  sia
  soppressa;
       13) all'articolo 17 sia premesso che le norme di cui
  agli articoli 31, 32, 33 del decreto legislativo n. 626 non si
  applicano ai rifugi alpini e che tale materia dovrà essere
  disciplinata con apposito decreto da emanarsi dai Ministeri
  competenti;
       14) all'articolo 17, comma 10, sia sostituita alla
  parola "10" la parola "15";
       15) all'articolo 21, il comma 1 sia sostituito dai
  seguenti:
       1.  All'articolo 54, comma 1, dopo le parole "del
  lavoratore", siano aggiunte le parole: "di cui all'articolo 51
  lettera  c);
       2.  Al comma 1 dell'articolo 55 le parole: "I lavoratori"
  siano sostituite dalle seguenti: "i lavoratori di cui
  all'articolo 51, lettera  C);
       3.  All'articolo 58 ai commi 1 e 2, dopo le parole:
  "utilizzati" siano aggiunte le seguenti: "dai lavoratori di
  cui all'articolo 51 lettera  c) ";
       16) all'articolo 22 dopo il comma 1 siano aggiunti i
  seguenti commi:
       "2.  Nel comma 1 lettera  a)  dell'articolo 61 del
  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole
  'nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite
  dalle seguenti: 'nei decreti di attuazione della direttiva
  67/548/CEE e delle successive modifiche ed integrazioni".
       3.  Nel comma 1, lettera  b)  dell'articolo 61 del
  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole
  'dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera  j),  della
  direttiva 88/379/CEE"sono sostituite dalle seguenti: 'dei
  decreti di attuazione della direttiva
 
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  67/548/CEE e successive modifiche e integrazioni"";
       17) all'articolo 10, dopo la lettera  b),  sia
  aggiunta la seguente:
       " c)  al comma 6 sono aggiunte le parole: 'Nelle
  imprese fino a 15 dipendenti, la formazione dei lavoratori e
  dei loro rappresentanti di cui al comma 4 può avvenire anche
  per più aziende nell'ambito territoriale o per comparto"";
       18) si prevedano norme premiali quali forme di sostegno
  per favorire pronto ed efficace recepimento degli obblighi del
  decreto nell'artigianato, nel commercio e nelle piccole e
  medie imprese industriali ed agricole, attraverso specifiche
  agevolazioni, sgravi contributivi e simili e la concessione di
  crediti agevolati per le ristrutturazioni o comunque per
  investimenti finalizzati all'applicazione della normativa,
  nonché attraverso la previsione di consulenza, assistenza e
  attività formativa.  Al raggiungimento di tali finalità
  dovrebbe concorrere la destinazione vincolata dei proventi
  delle sanzioni pecuniarie previste dal decreto;
       19) sia altresì previsto un premio assicurativo,
  eventualmente nella forma di uno sgravio sui contributi
  versati all'INAIL, per le imprese che rispettino i tempi e i
  modi dell'adeguamento alla nuova normativa;
       20) il regime sanzionatorio sia correlato allo stato di
  effettiva realizzazione degli adempimenti previsti dalle
  direttive CEE da parte delle piccole e medie imprese così come
  richiesto dall'ordine del giorno n. 9/1790/3;
       21) si raccomanda infine che il Governo introduca delle
  norme affinché sia evitata la logica, troppo spesso praticata
  dei 'due pesi e due misure" che introduce obblighi diversi per
  l'amministrazione pubblica rispetto agli enti privati.  Infatti
  il diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori è un
  diritto inalienabile sancito dagli articoli 32, 35 e 36 della
  Costituzione e pertanto va tutelato negli stessi termini e in
  eguale misura in tutti i luoghi di lavoro.  Si richiede
  pertanto che le prime verifiche da parte degli organi di
  controllo vengano effettuate nei luoghi di lavoro relativi
  agli enti pubblici".
                                                    Relatori.
 
DATA=951219 FASCID=SMC12-258 TIPOSTA=SMC LEGISL=12 NCOMM=1112 SEDE=XX NSTA=0258 TOTPAG=0123 TOTDOC=0033 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM=CR D TX PAGINIZ=0005 RIGINIZ=005 PAGFIN=0007 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES=9512193 SORTDDL= FASCIDC=12SMC 00258 SORTNAV=59512190 00258 b00000 ZZSMC258 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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