| (Impianti e tracciati).
1. E' fatto divieto a chiunque, salvo quanto previsto dai
successivi articoli, di predisporre impianti fissi, anche su
terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a
motore, nonché di allestire a qualsiasi titolo aree, tracciati
o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti,
comprendendo anche sentieri e mulattiere.
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