| (Individuazione dei percorsi adibiti
alla circolazione fuori strada).
1. Qualora i comuni intendano consentire la circolazione
fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività
sportive, ricreative ed agonistiche, sono tenuti ad
individuare i percorsi in cui tale circolazione è consentita
in sede di formazione dello strumento urbanistico generale,
ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante
apposita variante dello stesso, tenendo presente la vocazione
e la situazione idrogeologica dei terreni.
2. L'individuazione da parte del comune delle zone suddette
è sottoposta al parere favorevole preventivo dell'ispettorato
dipartimentale delle foreste competente per territorio,
acquisito altresì il parere dei competenti assessorati
regionali.
3. I percorsi di cui al presente articolo non possono
comunque essere individuati nelle aree di cui all'articolo
2.
| |