| (Impianti fissi).
1. Le aree da destinare alla predisposizione di impianti
fissi sono individuate dalle regioni, su richiesta dei comuni,
in ragione dell'armonico inserimento delle attività da
svolgervi in relazione allo stato
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dei luoghi e della complessiva compatibilità ambientale,
previo parere favorevole dell'ispettorato dipartimentale delle
foreste competente per territorio.
2. L'individuazione delle aree deve altresì tener conto
degli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed
urbanistica vigenti.
3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti fissi è
concessa dal comune nel cui territorio essi ricadono, previo
nulla osta dell'assessorato regionale competente in materia di
territorio e tutela ambientale.
4. In apposita convenzione tra il comune e l'avente titolo
all'esercizio dell'impianto fisso, questi si impegna ad
adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti, le
cautele tecniche atte a far sì che le piste formate dal
transito dei veicoli non siano di pericolo per le condizioni
di stabilità idrogeologica dei terreni nonché al ripristino
ambientale qualora cessi l'attività degli impianti, per tutto
ciò prestando apposita cauzione o altra idonea garanzia sino
ad opera di ripristino eseguita.
5. Gli impianti di cui al presente articolo non possono
comunque essere realizzati nelle aree di cui all'articolo
2.
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