| (Deroghe occasionali
per manifestazioni e gare).
1. In caso di manifestazioni e di gare, purché non
ricorrenti più di due volte l'anno e di durata non superiore
ai tre giorni, il comune può, in via eccezionale e per i tempi
strettamente necessari, autorizzare la circolazione fuori
strada di veicoli a motore anche su percorsi diversi da quelli
di cui agli articoli 7 e 8.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa agli
organizzatori acquisito il parere della regione in ordine alla
compatibilità ambientale e previa assunzione degli obblighi di
cauzione e di ripristino di cui all'articolo 8.
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3. Le manifestazioni e le gare di cui al presente articolo
non possono comunque essere realizzate nelle aree di cui
all'articolo 2.
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