| (Vigilanza).
1. Sull'osservanza della presente legge vigilano gli agenti
e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia
forestale, gli organi di vigilanza sull'attività venatoria e
sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci, gli
agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa
vigente, gli ispettori e le guardie ecologiche onorari e
volontari, gli addetti alla vigilanza dei parchi e delle aree
protette nazionali e regionali ed ogni altro organo di
vigilanza previsto dai singoli ordinamenti regionali.
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