| (Sanzioni).
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2
e 5, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale
intimazione di fermarsi, in aggiunta alla sanzione di cui al
comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000,
fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 è
punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. E' prevista la revoca permanente della licenza per la
guida in fuoristrada dopo la terza sanzione comminata, ai
sensi del presente articolo, al titolare della licenza.
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6. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 è
punito con il sequestro del veicolo e la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
300.000 a lire 1.000.000.
7. Chiunque violi i limiti di velocità massima consentita
per la circolazione fuori strada è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 500.000.
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