| (Disposizioni transitorie).
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano titolari o gestori di impianti fissi
o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività
sportive, ricreative ed agonistiche di circolazione fuori
strada di veicoli a motore debbono richiedere l'autorizzazione
di cui all'articolo 8, comma 3, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorizzazione provvisoria, sino alla individuazione
da parte della regione delle aree da destinare ad impianti
fissi, ai sensi dell'articolo 8, è concessa dal comune
competente per territorio, acquisito il parere regionale e
fatti salvi il versamento della cauzione ed il rispetto del
limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 8.
3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione sia
espressamente negato o il comune non provveda entro quattro
mesi dall'inoltro della relativa domanda, l'impianto deve
cessare ogni attività.
4. L'autorizzazione provvisoria decade con l'individuazione
da parte della regione delle aree destinate ad ospitare
impianti fissi o qualora non sia approvato l'inserimento
dell'area delimitata nello strumento urbanistico generale ai
sensi del comma 1 dell'articolo 7.
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