| 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico
delle retribuzioni per effetto di variazione del costo della
vita, contenute nella legge 22 giugno 1986, n. 38, e
nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
1^ febbraio 1986, n. 13, già prorogate sino al 31 dicembre
1991, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata
in vigore della presente legge.
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