| (Segnaletica).
1. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad apporre apposita
segnaletica:
a) di divieto di circolazione, conforme alle
tipologie vigenti, sull'accesso alle strade e ai tracciati in
cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, è
vietata la circolazione;
b) di individuazione dei tracciati ove, ai sensi
dell'articolo 7, è consentita la circolazione fuori strada.
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