| (Ulteriori competenze regionali
e comunali).
1. Le regioni possono, con legge o con propri provvedimenti
adottati anche nell'ambito della pianificazione territoriale,
dettare norme più restrittive in materia di circolazione di
veicoli a motore qualora questo si reputi necessario per la
tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.
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2. I comuni possono limitare ulteriormente, con singoli
provvedimenti o con inserimento delle disposizioni negli
strumenti urbanistici, la circolazione di veicoli a motore su
parti della propria rete viaria per ragioni di polizia locale,
urbana e rurale quando ciò si appalesi necessario per la
tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.
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