| Onorevoli Colleghi! -- L'uso della pelliccia come capo
voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno
suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche. Ogni giorno
più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per
lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da
una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra.
Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani
generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo
di benessere e di prestigio.
Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi
la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della
collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli
animali umani e gli animali non umani. Perché infliggere
sofferenze e privare della
vita esseri viventi per appropriarsi delle loro spoglie in
nome di esigenze che non possono in nessun modo essere
definite primarie o essenziali per la nostra esistenza?
Sull'onda di tale interrogativo, che ha una grande rilevanza
morale, si è da tempo avviato, soprattutto nei Paesi
anglosassoni, un forte movimento di contestazione dell'uso
delle pellicce. Un fenomeno che rappresenta un aspetto
importante del riconoscimento dei diritti degli altri animali,
su cui è già fiorita anche nel nostro Paese una vasta ed
interessante letteratura.
Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna
differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di
allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di
conservazione del patrimonio
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naturale, fortemente depauperato dalla cattura di oltre
30 milioni di animali ogni anno, soprattutto in Canada, in
Unione Sovietica e negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico
nessun distinguo è possibile tra le sofferenze degli animali
che agonizzano per giorni nelle trappole e quelle delle
milioni di volpi, procioni, visoni, detenuti negli allevamenti
ed abbattuti spesso con metodi crudeli e cruenti.
Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto
in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul
mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti,
Gran Bretagna, sino a giungere a riduzioni del 70 per
cento.
Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione
pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i
consensi crescenti alle iniziative delle associazioni
animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce
ecologiche, confezionate con fibre sintetiche e naturali, così
popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una
caduta del nostro mercato in tempi brevi. A questo fenomeno
occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il
settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle
pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide
alternative di lavoro.
In tale direzione si muove questa proposta di legge: da una
parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori
dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle
pellicce dal 1^ gennaio 1995, dall'altra parte affronta il
problema della riconversione del settore della pellicceria
con un piano triennale che permetta il "riciclaggio"
dei lavoratori, con garanzie sotto il profilo della
professionalità.
Più in particolare, l'articolo 1 pone le norme generali
dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di
riconversione affidato al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. In esso vengono individuati i
settori e le attività di produzione che possano sostituire
quelli di cui la legge prevede la soppressione, in base a
criteri di compatibilità ambientale; vengono quantificate
annualmente le risorse finanziarie necessarie e previsti gli
interventi di riqualificazione del personale.
L'articolo 3 prevede l'istituzione di un fondo speciale per
gli interventi presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di durata triennale a partire
dall'adozione del piano. In base alle disponibilità del Fondo
vengono identificati i finanziamenti ed i contributi
determinati dall'articolo 4; l'ammissione ad essi è deliberata
dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'articolo 5 disciplina la
copertura finanziaria.
All'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione,
importazione e vendita delle pellicce; gli articoli 7 ed 8
recano le sanzioni; all'articolo 9, viene contemplata la
possibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti
per la repressione dei reati di cui alla presente legge per le
associazioni e gli enti che hanno finalità di protezione degli
animali. Nel capo terzo, agli articoli 10, 11 e 12, sono
contenute le disposizioni finali.
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