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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1464
DDL0089-0002
Progetto di legge Camera n. 89 - testo presentato - (DDL12-89)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C89. TESTIPDL
...C89.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC89 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'uso della pelliccia come capo
  voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno
  suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche.  Ogni giorno
  più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per
  lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da
  una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra.
  Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani
  generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo
  di benessere e di prestigio.
    Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi
  la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della
  collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli
  animali umani e gli animali non umani.  Perché infliggere
  sofferenze e privare della
  vita esseri viventi per appropriarsi delle loro spoglie in
  nome di esigenze che non possono in nessun modo essere
  definite primarie o essenziali per la nostra esistenza?
  Sull'onda di tale interrogativo, che ha una grande rilevanza
  morale, si è da tempo avviato, soprattutto nei Paesi
  anglosassoni, un forte movimento di contestazione dell'uso
  delle pellicce.  Un fenomeno che rappresenta un aspetto
  importante del riconoscimento dei diritti degli altri animali,
  su cui è già fiorita anche nel nostro Paese una vasta ed
  interessante letteratura.
    Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna
  differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di
  allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di
  conservazione del patrimonio
 
                               Pag. 2
 
  naturale, fortemente depauperato dalla cattura di oltre
  30 milioni di animali ogni anno, soprattutto in Canada, in
  Unione Sovietica e negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico
  nessun distinguo è possibile tra le sofferenze degli animali
  che agonizzano per giorni nelle trappole e quelle delle
  milioni di volpi, procioni, visoni, detenuti negli allevamenti
  ed abbattuti spesso con metodi crudeli e cruenti.
    Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto
  in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul
  mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti,
  Gran Bretagna, sino a giungere a riduzioni del 70 per
  cento.
    Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione
  pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i
  consensi crescenti alle iniziative delle associazioni
  animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce
  ecologiche, confezionate con fibre sintetiche e naturali, così
  popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una
  caduta del nostro mercato in tempi brevi.  A questo fenomeno
  occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il
  settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle
  pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide
  alternative di lavoro.
    In tale direzione si muove questa proposta di legge: da una
  parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori
  dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle
  pellicce dal 1^ gennaio 1995, dall'altra parte affronta il
  problema della riconversione del settore della pellicceria
  con un piano triennale che permetta il "riciclaggio"
  dei lavoratori, con garanzie sotto il profilo della
  professionalità.
    Più in particolare, l'articolo 1 pone le norme generali
  dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di
  riconversione affidato al Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato.  In esso vengono individuati i
  settori e le attività di produzione che possano sostituire
  quelli di cui la legge prevede la soppressione, in base a
  criteri di compatibilità ambientale; vengono quantificate
  annualmente le risorse finanziarie necessarie e previsti gli
  interventi di riqualificazione del personale.
    L'articolo 3 prevede l'istituzione di un fondo speciale per
  gli interventi presso il Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, di durata triennale a partire
  dall'adozione del piano.  In base alle disponibilità del Fondo
  vengono identificati i finanziamenti ed i contributi
  determinati dall'articolo 4; l'ammissione ad essi è deliberata
  dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato.  L'articolo 5 disciplina la
  copertura finanziaria.
    All'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione,
  importazione e vendita delle pellicce; gli articoli 7 ed 8
  recano le sanzioni; all'articolo 9, viene contemplata la
  possibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti
  per la repressione dei reati di cui alla presente legge per le
  associazioni e gli enti che hanno finalità di protezione degli
  animali.  Nel capo terzo, agli articoli 10, 11 e 12, sono
  contenute le disposizioni finali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-89 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0089 TOTPAG=0007 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=016 PAGFIN=0002 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=008900 00 FASCIDC=12DDL0089 SORTNAV=0008900 000 00000 ZZDDLC89 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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