| (Piano di riconversione).
1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge, con
riferimento all'industria e alle attività commerciali aventi
ad oggetto l'importazione, la manifattura, la
commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di pellicce o
comunque di beni con prevalente impiego di tali materie, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispone un piano per la
riconversione.
2. Il piano di cui al comma 1 determina:
a) l'individuazione dei settori e delle attività di
produzione e commercializzazione che, per criteri di priorità
nelle scelte strategiche di sviluppo ambientalmente
compatibile del Paese e per criteri di economicità, possano
sostituire quelle di cui la presente legge prevede la
soppressione;
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b) la quantificazione annuale delle risorse
necessarie per le riconversioni e la stima degli investimenti
previsti;
c) gli interventi di riqualificazione del personale
reimpiegabile nelle nuove attività e gli interventi per la
collocazione del personale eventualmente non reimpiegabile;
d) le forme e le modalità di ammissione ai benefìci
di cui alla presente legge.
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