| (Finanziamenti e contributi).
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3
possono essere concessi i seguenti tipi di contributi:
a) contributi in conto capitale sino ad un massimo
del 50 per cento del costo globale di ciascun progetto di
riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a un
miliardo di lire;
b) contributi in conto interessi per i
finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati
all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella misura
del 50 per cento del tasso di riferimento.
2. L'ammissione ai contributi di cui al presente articolo è
deliberata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
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previa istruttoria da questi effettuata, su domanda di
ammissione presentata dagli interessati secondo quanto
previsto dal piano di riconversione di cui all'articolo 2.
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