| (Copertura finanziaria).
1. Per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 3,
comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II
Repressione delle attivita illecite.
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