| (Associazione per delinquere).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
porre in essere fatti vietati ai sensi dell'articolo 6, coloro
che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire
cinque milioni a lire dieci milioni.
3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
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