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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1478
DDL0090-0002
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL12-90)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La modifica dell'articolo 328 del
  codice penale, introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86,
  ha, di fatto, eliminato dal codice penale il reato di
  omissione di atti d'ufficio, come da più parti si è rilevato
  dopo il primo periodo di applicazione.  Basta leggere, a questo
  proposito, due recenti articoli pubblicati su "Foro Italiano"
  e scritti da magistrati esperti dove, tra l'altro, si
  sottolinea giustamente che "cancellare il delitto di omissione
  di atti d'ufficio significa scardinare il principio di
  legalità su cui questo Stato si regge".
    Con le modifiche proposte dalla presente proposta di legge
  si restituisce operatività al reato e si chiariscono alcuni
  dubbi interpretativi.  In sintesi:
      1) si introduce nuovamente la punibilità della omissione,
  a prescindere dalla
  circostanza che vi sia stata apposita richiesta, quanto meno
  per le materie più delicate (sanità, sicurezza, eccetera)
  previste dal primo comma; si evita così la generalizzazione
  del principio che, se nessuno richiede il rispetto della
  legge, il pubblico ufficiale è libero di violarla;
      2) si amplia la previsione del primo comma a tutti gli
  atti per cui, in queste materie, il termine è predeterminato
  dalla legge;
      3) al secondo comma, pur restando nell'ottica
  dell'obbligo di richiesta, si sancisce da un lato che è
  sufficiente qualsiasi richiesta (e non solo di chi vi abbia
  diretto interesse) dato che è interesse di tutti che i
  pubblici ufficiali facciano il proprio dovere; e dall'altro si
  chiarisce che il pubblico ufficiale, in questi casi, ha in
  primo luogo il dovere di compiere l'atto doveroso
 
                               Pag. 2
 
  richiesto oltre a quello di spiegare comunque le ragioni del
  ritardo;
      4) di contro, per evitare eccessi repressivi, anche per
  il secondo comma si precisa, aggiungendo l'avverbio
  "indebitamente", che, per essere punibile, l'omissione non
  solo deve essere voluta, ma anche priva di qualsiasi
  giustificazione;
      5) con l'aggiunta del terzo comma, infine, si chiarisce
  che, se l'omissione è collegata a fini personali del pubblico
  ufficiale, ricorre il reato di abuso di atti d'ufficio (che
  può essere commesso anche tramite omissione).
    La proposta di legge non sarebbe completa se non
  affrontasse contestualmente anche il problema della competenza
  processuale rispetto al reato in esame che,
  secondo le regole generali (basate sulla misura della pena)
  dovrebbe spettare al pretore ma è stata devoluta al tribunale
  con la citata legge n. 86 del 1990.  Si tratta di una eccezione
  assolutamente ingiustificata tanto più che, in tal modo,
  spesso il tribunale si trova a decidere sulla omessa
  applicazione di leggi (quali, ad esempio, quelle di tutela
  ambientale) che il tribunale non conosce, dato che i reati da
  esse previsti sono di competenza pretorile.  Ed è assurdo
  bloccare e dividere una inchiesta vertente sulla materia,
  lasciando alcuni imputati in pretura e trasmettendo l'esame
  della posizione di altri (pubblici ufficiali) al tribunale.
    Per rientrare nelle regole generali sulla competenza, è
  sufficiente proporre l'abrogazione dell'articolo 19 della
  legge 26 aprile 1990, n. 86.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=12DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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