| Onorevoli Colleghi! -- La modifica dell'articolo 328 del
codice penale, introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86,
ha, di fatto, eliminato dal codice penale il reato di
omissione di atti d'ufficio, come da più parti si è rilevato
dopo il primo periodo di applicazione. Basta leggere, a questo
proposito, due recenti articoli pubblicati su "Foro Italiano"
e scritti da magistrati esperti dove, tra l'altro, si
sottolinea giustamente che "cancellare il delitto di omissione
di atti d'ufficio significa scardinare il principio di
legalità su cui questo Stato si regge".
Con le modifiche proposte dalla presente proposta di legge
si restituisce operatività al reato e si chiariscono alcuni
dubbi interpretativi. In sintesi:
1) si introduce nuovamente la punibilità della omissione,
a prescindere dalla
circostanza che vi sia stata apposita richiesta, quanto meno
per le materie più delicate (sanità, sicurezza, eccetera)
previste dal primo comma; si evita così la generalizzazione
del principio che, se nessuno richiede il rispetto della
legge, il pubblico ufficiale è libero di violarla;
2) si amplia la previsione del primo comma a tutti gli
atti per cui, in queste materie, il termine è predeterminato
dalla legge;
3) al secondo comma, pur restando nell'ottica
dell'obbligo di richiesta, si sancisce da un lato che è
sufficiente qualsiasi richiesta (e non solo di chi vi abbia
diretto interesse) dato che è interesse di tutti che i
pubblici ufficiali facciano il proprio dovere; e dall'altro si
chiarisce che il pubblico ufficiale, in questi casi, ha in
primo luogo il dovere di compiere l'atto doveroso
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richiesto oltre a quello di spiegare comunque le ragioni del
ritardo;
4) di contro, per evitare eccessi repressivi, anche per
il secondo comma si precisa, aggiungendo l'avverbio
"indebitamente", che, per essere punibile, l'omissione non
solo deve essere voluta, ma anche priva di qualsiasi
giustificazione;
5) con l'aggiunta del terzo comma, infine, si chiarisce
che, se l'omissione è collegata a fini personali del pubblico
ufficiale, ricorre il reato di abuso di atti d'ufficio (che
può essere commesso anche tramite omissione).
La proposta di legge non sarebbe completa se non
affrontasse contestualmente anche il problema della competenza
processuale rispetto al reato in esame che,
secondo le regole generali (basate sulla misura della pena)
dovrebbe spettare al pretore ma è stata devoluta al tribunale
con la citata legge n. 86 del 1990. Si tratta di una eccezione
assolutamente ingiustificata tanto più che, in tal modo,
spesso il tribunale si trova a decidere sulla omessa
applicazione di leggi (quali, ad esempio, quelle di tutela
ambientale) che il tribunale non conosce, dato che i reati da
esse previsti sono di competenza pretorile. Ed è assurdo
bloccare e dividere una inchiesta vertente sulla materia,
lasciando alcuni imputati in pretura e trasmettendo l'esame
della posizione di altri (pubblici ufficiali) al tribunale.
Per rientrare nelle regole generali sulla competenza, è
sufficiente proporre l'abrogazione dell'articolo 19 della
legge 26 aprile 1990, n. 86.
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