| 1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 328. - (Rifiuto di atti d'ufficio.
Omissione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio che indebitamente omette, ritarda o rifiuta
un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo ovvero entro un termine
predeterminato dalla legge, è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro
trenta giorni da una richiesta, indebitamente non compie
l'atto del suo ufficio e comunque non risponde per esporre le
ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire due milioni. La richiesta deve
essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni
decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Qualora l'omissione, il ritardo o il rifiuto siano
finalizzati al procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
o ad arrecare ad altri un danno ingiusto, si applicano le pene
previste dall'articolo 323".
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