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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1479
DDL0090-0003
Progetto di legge Camera n. 90 - testo presentato - (DDL12-90)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C90. TESTIPDL
...C90.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC90 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 328. -  (Rifiuto di atti d'ufficio.
  Omissione). -  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
  pubblico servizio che indebitamente omette, ritarda o rifiuta
  un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di
  sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,
  deve essere compiuto senza ritardo ovvero entro un termine
  predeterminato dalla legge, è punito con la reclusione da sei
  mesi a due anni.
    Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico
  ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro
  trenta giorni da una richiesta, indebitamente non compie
  l'atto del suo ufficio e comunque non risponde per esporre le
  ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un
  anno o con la multa fino a lire due milioni.  La richiesta deve
  essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni
  decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
    Qualora l'omissione, il ritardo o il rifiuto siano
  finalizzati al procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
  o ad arrecare ad altri un danno ingiusto, si applicano le pene
  previste dall'articolo 323".
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-90 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0090 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=026 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=009000 00 FASCIDC=12DDL0090 SORTNAV=0009000 000 00000 ZZDDLC90 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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