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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


148
DDL0008-0002
Progetto di legge Camera n. 8 - testo presentato - (DDL12-8)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C8. TESTIPDL
...C8.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC8 ZZ12 ZZRL ZZPR
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     Onorevoli  Deputati - L'economia della Sardegna è
  investita da una situazione di forte crisi, dovuta a ragioni
  che sono prevalentemente strutturali e che l'attuale avversa
  congiuntura, nazionale e internazionale, contribuisce
  sicuramente ad aggravare e ad esasperare.  Tale situazione ha
  comportato, e continuerà a comportare, una riduzione dei
  livelli occupazionali, anche per esigenze di ristrutturazione
  e di riorganizzazione dell'apparato produttivo collegate con
  il necessario recupero di competitività nei confronti della
  concorrenza internazionale.
    E' questo un fenomeno che ha interessato la generalità dei
  settori, ma che ha assunto dimensioni particolarmente
  rilevanti per la grande industria.  La difficile situazione
  congiunturale va ad aggravare, come già accennato, i
  tradizionali squilibri strutturali del sistema produttivo
  regionale, quali l'insufficienza della base produttiva
  industriale, la bassa  performance  in termini di prodotto
  esportato, i livelli già molto elevati del tasso di
  disoccupazione.
    In un'ottica temporale di medio-lungo periodo il
  risanamento economico e finanziario recentemente avviato a
  livello nazionale potrà costituire elemento di dinamismo anche
  per l'economia delle regioni meridionali; nel breve termine,
  tuttavia, l'azione combinata della congiuntura recessiva e dei
  provvedimenti di risanamento adottati rischia di rendere più
  difficile e gravoso il percorso di ripresa dell'economia e
  delle aree più deboli del Paese, aggravando ulteriormente le
  già forti tensioni occupazionali.
    Tali considerazioni impongono l'immediata attuazione di
  interventi di carattere straordinario, da avviare con
  procedura di urgenza, rendendo immediatamente operative le
  disponibilità già assegnate dalla legge finanziaria 1994.
    Ciò risulta tanto più necessario, quanto più si considerino
  le condizioni di emarginazione
  e di perifericità della Sardegna sia in termini
  geografici che economico-sociali.  La peculiarità isolana della
  regione, del resto, è una caratteristica che nel passato è
  stata colta, fin da quando, a partire dalla stessa legge
  costituzionale di riconoscimento della natura di regione a
  statuto speciale, fu individuata la necessità di intervenire
  con la predisposizione di un "piano organico per favorire la
  rinascita economica e sociale dell'isola" (articolo 13 della
  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).
    Le direttive e le indicazioni di merito relative a tale
  piano erano state definite nel tempo da due successive leggi,
  del 1962 (n. 588) e del 1974 (n. 268), ed il relativo
  finanziamento era stato assicurato da appositi stanziamenti
  pluriennali a carico del bilancio statale.
    Il provvedimento dispone quindi, a valere su tali risorse,
  le linee guida per predisposizione di un programma di
  interventi a sostegno della crescita e dell'occupazione
  regionale.
    Sul piano procedurale l'attuazione degli interventi
  previsti dal presente decretolegge viene attribuita alla
  regione, sulla base di un programma pluriennale da essa
  predisposto e da approvare dal CIPE (articolo 1, commi 2 e
  3).
    La gestione delle risorse così trasferite (articolo 1,
  commi 4 e 5), viene attuata, secondo una procedura già
  positivamente collaudata per i trasferimenti statali di cui
  alle precedenti citate leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del
  1974, mediante una contabilità speciale, che permette di
  superare i ritardi della spesa ordinaria e rende quindi
  possibile evidenziare nel bilancio regionale tali stanziamenti
  e utilizzare gli eventuali interessi attivi maturati sulle
  giacenze.
    Gli obiettivi (articolo 1, comma 6) che troveranno puntuale
  specificazione in tale programma, prevedono interventi nei
  settori della ricerca e della formazione, dei
 
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  servizi e delle infrastrutture, delle attività produttive,
  anche attraverso il ricorso ad un ampio spettro di
  agevolazioni dirette e indirette.
    In particolare le finalità degli interventi riguardano:
      1) una nuova politica di formazione professionale e di
  promozione della ricerca scientifica e tecnologica, realizzata
  in collaborazione con le strutture universitarie;
      2) il miglioramento dei servizi, compresi quelli erogati
  dalla pubblica amministrazione, con l'obiettivo di un
  adeguamento graduale agli  standard  delle regioni più
  sviluppate dell'Italia nonché a quelli medi europei;
      3) l'adeguamento del sistema infrastrutturale, così da
  farne elemento dello sviluppo economico e sociale;
      4) la salvaguardia e il consolidamento della base
  produttiva della regione, attraverso interventi volti
  all'ammoderamento dei settori industriali strategici già
  esistenti (chimico, metallurgico, minerario, energetico e
  della carta) nonché alla diversificazione ed ampliamento delle
  attività produttive.
    Gli interventi nel settore delle attività produttive
  (articolo 2) si sostanziano in primo luogo nella concessione
  di agevolazioni finanziarie, anche di tipo innovativo, tese ad
  incentivare non solo le nuove iniziative, ma anche il
  reinvestimento degli utili, la ricerca applicata e
  l'innovazione tecnologica nonché la creazione di servizi alla
  produzione.
    Inoltre sono previsti l'ampliamento dei compiti della SFIRS
  e dell'INSAR, anche mediante la loro ricapitalizzazione, e
  l'inserimento del CIS nella strategia di sviluppo
  dell'isola.
    In particolare il ruolo della finanziaria regionale SFIRS
  (articolo 2, comma 5), limitato dalla legge istitutiva
  prevalentemente al settore industriale, viene ampliato.  La sua
  attività viene così estesa agli altri settori strategici per
  lo sviluppo (turismo, agricoltura e servizi) e
  contemporaneamente viene incrementata la gamma di
  strumenti operativi a disposizione, da quelli prevalentemente
  finanziari a quelli di fornitura di servizi alle imprese.
    I compiti dell'INSAR (articolo 2, comma 7), società che ha
  per oggetto la promozione e la realizzazione di nuove
  iniziative per il reimpiego di particolari categorie di
  lavoratori licenziati o collocati in mobilità, vengono estesi
  anche al collocamento di lavoratori disoccupati o in cerca di
  prima occupazione.  A tal fine è prevista la ricapitalizzazione
  della società stessa da parte della regione.
    Nel quadro strategico delineato si colloca poi (articolo 2,
  comma 9) la norma che definisce un nuovo assetto azionario del
  CIS, attribuendo in una prima fase, alla Regione il ruolo di
  azionista di riferimento, prevedendo a cura della stessa il
  collocamento sul mercato della quota ex AGENSUD presso
  investitori istituzionali, nell'ottica della creazione di un
  azionariato diffuso.
    Si prevede infine (articolo 2, comma 10) la
  ricapitalizzazione della società SOTACARBO, a suo tempo
  costituita per lo sviluppo di nuove tecnologie per lo
  sfruttamento del carbone dell'area del Sulcis, anche ai fini
  del rilancio del bacino carbonifero in relazione ai progetti
  di gassificazione avviati.
    L'articolo 3 è finalizzato a perseguire e concretizzare la
  contiguità territoriale della Regione, in coerenza con le
  linee del Piano generale dei trasporti e dei successivi
  aggiornamenti.
    Lo strumento individuato dell'accordo di programma tra
  Stato, regioni e vettori, sia pubblici che privati, consentirà
  di ipotizzare e conseguentemente di realizzare un sistema di
  servizi di trasporto maggiormente integrato ed interconnesso
  con quello della penisola.  Inoltre attraverso i contratti di
  servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e
  nazionale, si potrà definire un sistema tariffario che
  consenta agli utenti sardi di non sostenere oneri maggiori
  rispetto a quelli sostenuti per spostamenti analoghi sul
  restante territorio nazionale.
 
                               Pag. 4
 
    Nell'articolo 4 sono contenute le norme di carattere
  finanziario che quantificano in 910 miliardi - per il
  quinquennio 1994-1998 - lo stanziamento complessivo per la
  realizzazione dei fini
  previsti dal provvedimento.  Alla relativa copertura, per il
  triennio 1994-1996, si provvede a carico degli accantonamenti
  sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro.
 
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