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Onorevoli Deputati - L'economia della Sardegna è
investita da una situazione di forte crisi, dovuta a ragioni
che sono prevalentemente strutturali e che l'attuale avversa
congiuntura, nazionale e internazionale, contribuisce
sicuramente ad aggravare e ad esasperare. Tale situazione ha
comportato, e continuerà a comportare, una riduzione dei
livelli occupazionali, anche per esigenze di ristrutturazione
e di riorganizzazione dell'apparato produttivo collegate con
il necessario recupero di competitività nei confronti della
concorrenza internazionale.
E' questo un fenomeno che ha interessato la generalità dei
settori, ma che ha assunto dimensioni particolarmente
rilevanti per la grande industria. La difficile situazione
congiunturale va ad aggravare, come già accennato, i
tradizionali squilibri strutturali del sistema produttivo
regionale, quali l'insufficienza della base produttiva
industriale, la bassa performance in termini di prodotto
esportato, i livelli già molto elevati del tasso di
disoccupazione.
In un'ottica temporale di medio-lungo periodo il
risanamento economico e finanziario recentemente avviato a
livello nazionale potrà costituire elemento di dinamismo anche
per l'economia delle regioni meridionali; nel breve termine,
tuttavia, l'azione combinata della congiuntura recessiva e dei
provvedimenti di risanamento adottati rischia di rendere più
difficile e gravoso il percorso di ripresa dell'economia e
delle aree più deboli del Paese, aggravando ulteriormente le
già forti tensioni occupazionali.
Tali considerazioni impongono l'immediata attuazione di
interventi di carattere straordinario, da avviare con
procedura di urgenza, rendendo immediatamente operative le
disponibilità già assegnate dalla legge finanziaria 1994.
Ciò risulta tanto più necessario, quanto più si considerino
le condizioni di emarginazione
e di perifericità della Sardegna sia in termini
geografici che economico-sociali. La peculiarità isolana della
regione, del resto, è una caratteristica che nel passato è
stata colta, fin da quando, a partire dalla stessa legge
costituzionale di riconoscimento della natura di regione a
statuto speciale, fu individuata la necessità di intervenire
con la predisposizione di un "piano organico per favorire la
rinascita economica e sociale dell'isola" (articolo 13 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3).
Le direttive e le indicazioni di merito relative a tale
piano erano state definite nel tempo da due successive leggi,
del 1962 (n. 588) e del 1974 (n. 268), ed il relativo
finanziamento era stato assicurato da appositi stanziamenti
pluriennali a carico del bilancio statale.
Il provvedimento dispone quindi, a valere su tali risorse,
le linee guida per predisposizione di un programma di
interventi a sostegno della crescita e dell'occupazione
regionale.
Sul piano procedurale l'attuazione degli interventi
previsti dal presente decretolegge viene attribuita alla
regione, sulla base di un programma pluriennale da essa
predisposto e da approvare dal CIPE (articolo 1, commi 2 e
3).
La gestione delle risorse così trasferite (articolo 1,
commi 4 e 5), viene attuata, secondo una procedura già
positivamente collaudata per i trasferimenti statali di cui
alle precedenti citate leggi n. 588 del 1962 e n. 268 del
1974, mediante una contabilità speciale, che permette di
superare i ritardi della spesa ordinaria e rende quindi
possibile evidenziare nel bilancio regionale tali stanziamenti
e utilizzare gli eventuali interessi attivi maturati sulle
giacenze.
Gli obiettivi (articolo 1, comma 6) che troveranno puntuale
specificazione in tale programma, prevedono interventi nei
settori della ricerca e della formazione, dei
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servizi e delle infrastrutture, delle attività produttive,
anche attraverso il ricorso ad un ampio spettro di
agevolazioni dirette e indirette.
In particolare le finalità degli interventi riguardano:
1) una nuova politica di formazione professionale e di
promozione della ricerca scientifica e tecnologica, realizzata
in collaborazione con le strutture universitarie;
2) il miglioramento dei servizi, compresi quelli erogati
dalla pubblica amministrazione, con l'obiettivo di un
adeguamento graduale agli standard delle regioni più
sviluppate dell'Italia nonché a quelli medi europei;
3) l'adeguamento del sistema infrastrutturale, così da
farne elemento dello sviluppo economico e sociale;
4) la salvaguardia e il consolidamento della base
produttiva della regione, attraverso interventi volti
all'ammoderamento dei settori industriali strategici già
esistenti (chimico, metallurgico, minerario, energetico e
della carta) nonché alla diversificazione ed ampliamento delle
attività produttive.
Gli interventi nel settore delle attività produttive
(articolo 2) si sostanziano in primo luogo nella concessione
di agevolazioni finanziarie, anche di tipo innovativo, tese ad
incentivare non solo le nuove iniziative, ma anche il
reinvestimento degli utili, la ricerca applicata e
l'innovazione tecnologica nonché la creazione di servizi alla
produzione.
Inoltre sono previsti l'ampliamento dei compiti della SFIRS
e dell'INSAR, anche mediante la loro ricapitalizzazione, e
l'inserimento del CIS nella strategia di sviluppo
dell'isola.
In particolare il ruolo della finanziaria regionale SFIRS
(articolo 2, comma 5), limitato dalla legge istitutiva
prevalentemente al settore industriale, viene ampliato. La sua
attività viene così estesa agli altri settori strategici per
lo sviluppo (turismo, agricoltura e servizi) e
contemporaneamente viene incrementata la gamma di
strumenti operativi a disposizione, da quelli prevalentemente
finanziari a quelli di fornitura di servizi alle imprese.
I compiti dell'INSAR (articolo 2, comma 7), società che ha
per oggetto la promozione e la realizzazione di nuove
iniziative per il reimpiego di particolari categorie di
lavoratori licenziati o collocati in mobilità, vengono estesi
anche al collocamento di lavoratori disoccupati o in cerca di
prima occupazione. A tal fine è prevista la ricapitalizzazione
della società stessa da parte della regione.
Nel quadro strategico delineato si colloca poi (articolo 2,
comma 9) la norma che definisce un nuovo assetto azionario del
CIS, attribuendo in una prima fase, alla Regione il ruolo di
azionista di riferimento, prevedendo a cura della stessa il
collocamento sul mercato della quota ex AGENSUD presso
investitori istituzionali, nell'ottica della creazione di un
azionariato diffuso.
Si prevede infine (articolo 2, comma 10) la
ricapitalizzazione della società SOTACARBO, a suo tempo
costituita per lo sviluppo di nuove tecnologie per lo
sfruttamento del carbone dell'area del Sulcis, anche ai fini
del rilancio del bacino carbonifero in relazione ai progetti
di gassificazione avviati.
L'articolo 3 è finalizzato a perseguire e concretizzare la
contiguità territoriale della Regione, in coerenza con le
linee del Piano generale dei trasporti e dei successivi
aggiornamenti.
Lo strumento individuato dell'accordo di programma tra
Stato, regioni e vettori, sia pubblici che privati, consentirà
di ipotizzare e conseguentemente di realizzare un sistema di
servizi di trasporto maggiormente integrato ed interconnesso
con quello della penisola. Inoltre attraverso i contratti di
servizio, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, si potrà definire un sistema tariffario che
consenta agli utenti sardi di non sostenere oneri maggiori
rispetto a quelli sostenuti per spostamenti analoghi sul
restante territorio nazionale.
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Nell'articolo 4 sono contenute le norme di carattere
finanziario che quantificano in 910 miliardi - per il
quinquennio 1994-1998 - lo stanziamento complessivo per la
realizzazione dei fini
previsti dal provvedimento. Alla relativa copertura, per il
triennio 1994-1996, si provvede a carico degli accantonamenti
sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro.
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