| (Oggetto e finalità della legge).
1. La Repubblica riconosce l'importanza che la vegetazione
arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali
e igienico-ambientali, e tutela ed incrementa il patrimonio
naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e
nei territori limitrofi.
2. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità
di cui al comma 1 del presente articolo, assicurano nelle aree
urbane, come definite dall'articolo 2, la corretta
manutenzione ed il migliore stato di conservazione del
patrimonio arboreo ed arbustivo.
3. E' fatto obbligo alle amministrazioni locali di:
a) preservare dall'abbattimento la vegetazione
arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o
storico-culturale;
b) prevenire danni alla vegetazione arborea
cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio
vitale;
c) regolamentare l'attività di potatura degli
alberi ornamentali nelle città.
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