| (Ambito di applicazione).
1. Ai sensi della presente legge si intendono per aree
urbane quelle perimetrate ai sensi dell'articolo
41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano al
patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato.
3. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a
qualsiasi titolo, pubblici
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o privati, di terreni o soprassuoli, siano essi persone
fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto
previsto dalla presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano
per i vivai.
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