| (Competenze del Ministro dell'ambiente).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio
decreto, predispone un elenco delle specie arboree ed
arbustive, i criteri in base ai quali devono essere compilati,
dalle singole amministrazioni comunali, gli elenchi di cui
all'articolo 4, comma 5, i criteri di potatura, di formazione
e di allevamento da adottare in ambiente urbano e i criteri
distinti per singole specie arboree o arbustive.
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