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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1486
DDL0091-0006
Progetto di legge Camera n. 91 - testo presentato - (DDL12-91)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C91. TESTIPDL
...C91.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC91 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Competenze degli enti locali). 
    1.  Le amministrazioni comunali tutelano ed incrementano
  all'interno dei propri territori tutte le alberature
  pertinenti a strade e piazze pubbliche, a parchi e giardini
  pubblici e privati, nonché a compendi di edifici e
  caseggiati.
    2.  Su tutto il territorio urbano è vietato:
        a)  abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare
  in modo essenziale la struttura degli alberi;
        b)  cambiare la destinazione d'uso di parchi o
  giardini pubblici;
        c)  abbattere alberature di parchi o giardini
  privati e dei compendi di edifici e caseggiati, nonché
  cambiare destinazione delle aree soggette a vincolo
  monumentale o vincolate dai piani regolatori e dai piani
  territoriali paesistici;
        d)  usare il suolo ed il sottosuolo, in modo da
  provocare il degrado della vegetazione
 
                               Pag. 6
 
  e della copertura arborea delle aree di cui alle
  lettere  b)  e  c);
        e)  costruire opere pubbliche destinate
  all'attraversamento del traffico di parchi e giardini pubblici
  e privati.
    3.  Nelle aree alberate vincolate ai sensi della presente
  legge sono vietati l'esposizione o l'allestimento di cartelli
  pubblicitari di qualsiasi dimensione.  E' fatta salva la
  segnaletica stradale e turistica.
    4.  Gli allestimenti di cui al comma 3, già in atto alla
  data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
  rimossi entro un anno dalla medesima data.
    5.  Le amministrazioni locali, per poter accedere ai
  finanziamenti statali, selezionano entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, le alberature di
  particolare pregio botanico o storicoculturale, redigendo
  appositi elenchi in conformità dei criteri indicati nel
  decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 3.
    6.  La selezione di cui al comma 5 deve essere effettuata da
  un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma
  universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali,
  iscritto al competente ordine professionale, e deve essere
  accompagnata da:
        a)  corografia, in scala 1:10.000 con la
  localizzazione degli esemplari selezionati;
        b)  relazione tecnica esplicativa in cui gli
  esemplari di cui alla lettera  a)  siano numerati e
  classificati botanicamente, specificando per ciascuno di essi
  l'età e la circonferenza minima del tronco, misurato ad un
  metro dalla base.
    7.  Copia dell'elaborato di cui al comma 6 del presente
  articolo deve essere inviato alle associazioni ambientaliste
  di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-91 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0091 TOTPAG=0011 TOTDOC=0015 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=017 PAGFIN=0006 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=009100 00 FASCIDC=12DDL0091 SORTNAV=0009100 000 00000 ZZDDLC91 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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