| (Competenze degli enti locali).
1. Le amministrazioni comunali tutelano ed incrementano
all'interno dei propri territori tutte le alberature
pertinenti a strade e piazze pubbliche, a parchi e giardini
pubblici e privati, nonché a compendi di edifici e
caseggiati.
2. Su tutto il territorio urbano è vietato:
a) abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare
in modo essenziale la struttura degli alberi;
b) cambiare la destinazione d'uso di parchi o
giardini pubblici;
c) abbattere alberature di parchi o giardini
privati e dei compendi di edifici e caseggiati, nonché
cambiare destinazione delle aree soggette a vincolo
monumentale o vincolate dai piani regolatori e dai piani
territoriali paesistici;
d) usare il suolo ed il sottosuolo, in modo da
provocare il degrado della vegetazione
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e della copertura arborea delle aree di cui alle
lettere b) e c);
e) costruire opere pubbliche destinate
all'attraversamento del traffico di parchi e giardini pubblici
e privati.
3. Nelle aree alberate vincolate ai sensi della presente
legge sono vietati l'esposizione o l'allestimento di cartelli
pubblicitari di qualsiasi dimensione. E' fatta salva la
segnaletica stradale e turistica.
4. Gli allestimenti di cui al comma 3, già in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
rimossi entro un anno dalla medesima data.
5. Le amministrazioni locali, per poter accedere ai
finanziamenti statali, selezionano entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le alberature di
particolare pregio botanico o storicoculturale, redigendo
appositi elenchi in conformità dei criteri indicati nel
decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 3.
6. La selezione di cui al comma 5 deve essere effettuata da
un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma
universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali,
iscritto al competente ordine professionale, e deve essere
accompagnata da:
a) corografia, in scala 1:10.000 con la
localizzazione degli esemplari selezionati;
b) relazione tecnica esplicativa in cui gli
esemplari di cui alla lettera a) siano numerati e
classificati botanicamente, specificando per ciascuno di essi
l'età e la circonferenza minima del tronco, misurato ad un
metro dalla base.
7. Copia dell'elaborato di cui al comma 6 del presente
articolo deve essere inviato alle associazioni ambientaliste
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
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