| (Deroghe).
1. L'abbattimento, l'estirpazione ed il contenimento del
patrimonio arboreo ed arbustivo sono comunque sottoposti
all'autorizzazione di cui al comma 2 e possono essere
effettuati esclusivamente per le seguenti esigenze:
a) esecuzione o manutenzione di opere di pubblica
utilità quando ne sia dimostrata l'inderogabile necessità e
l'impossibilità tecnica ed economica di soluzioni
alternative;
b) sfoltimento o potatura di filari di alberi o di
parchi e giardini per un più equilibrato sviluppo vegetativo o
per ragioni fitosanitarie;
c) allontanamento dagli edifici di alberi o
contenimento delle chiome per
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comprovati motivi di sicurezza documentati con apposita
relazione tecnica da un agronomo.
2. L'autorizzazione per le operazioni di cui al comma 1 è
concessa dal sindaco o dall'assessore delegato.
3. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere
immediatamente trasmessa alle associazioni ambientaliste di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e al
coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che,
entro cinque giorni dalla data di ricevimento della medesima,
possono presentare ricorso al sindaco, che decide entro trenta
giorni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata in tutti i
casi nei quali non sia dimostrata e documentata
l'inderogabilità delle operazioni di cui al comma 1.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
accompagnata, ove il sindaco o l'assessore delegato lo
ritengano opportuno, da un atto d'obbligo che il
concessionario dovrà sottoscrivere per il reimpianto di un
numero di piante almeno pari a quelle abbattute.
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