| (Potature).
1. Le potature di allevamento o di mantenimento del verde
pubblico, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo
stato di equilibrio tra i vari organi delle piante e ad
assicurare al soggetto le migliori condizioni della
vegetazione e di stabilità, con carattere limitato ai casi di
effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia
dell'incolumità pubblica, devono essere preventivamente
autorizzate dal coordinamento provinciale del Corpo forestale
dello Stato ed eseguite nel rispetto dei regolamenti
fitosanitari vigenti.
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