| (Danneggiamenti).
1. Tutti gli interventi di scavo, di scasso o di
bitumatura, che per varie ragioni si
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rendessero necessari in corrispondenza della proiezione a
terra della chioma di essenze arboree, devono ricevere
espressa autorizzazione da parte degli uffici comunali
competenti alla tutela del verde cittadino. L'autorizzazione
dovrà esprimersi circa la compatibilità delle opere
prospettate con le esigenze ecologiche ed agronomiche delle
piante interesate e potrà indicare interventi mitigatori o
necessità di reimpianti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
esclusivamente nei casi in cui non si rendano praticabili
interventi alternativi e non riguardi gli esemplari censiti
nei singoli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4.
3. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi
di materiali inquinanti e nocivi alle piante, nonché accumuli
di materiale di risulta o simili nell'area di insidenza delle
piante.
4. E' vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi
danni alle piante.
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