| (Sanzioni).
1. Chiunque contravviene a quanto disposto dalla presente
legge è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire
10.000.000, salvo che il comportamento non configuri un reato
diverso.
2. Qualora l'illecito sia compiuto ai danni di una delle
specie selezionate, contenuta negli elenchi di cui al comma 5
dell'articolo 4, si applica l'ammenda prevista dal comma 1,
aumentata dal doppio al quintuplo.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 1 e 2 sono destinati ad interventi di tutela e di
salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo.
4. Il Corpo forestale dello Stato, gli organi di polizia
giudiziaria, gli organi di polizia locale e le guardie
volontarie degli enti territoriali che rivestano la qualifica
di pubblico ufficiale provvedono alla vigilanza ed
all'accertamento delle trasgressioni.
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