| (Ripristino dello stato dei luoghi).
1. Chiunque, senza autorizzazione, rimuove, danneggia o
modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti è
tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo
9, al ripristino dello stato dei luoghi o ad intraprendere o
ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore di mercato
degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre
conseguenze del comportamento illecito.
2. Se non è possibile individuare una piantagione
sostitutiva, il responsabile è tenuto a pagare al comune, per
gli alberi da lui rimossi o distrutti, una somma di
risarcimento la cui entità corrisponde al valore di mercato
degli alberi rimossi o distrutti.
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